Progetto
Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
«$$e-seal» «$$QrCode»
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 4a cpv. 4
4 Se non raggiunge il limite della cifra d’affari e non lo comunica per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.
Art. 18
(art. 65a cpv.1 LIVA)
1 Su richiesta della rappresentanza del gruppo, l’AFC rilascia l’autorizzazione all’imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni poste.
2 Può rappresentare il gruppo:
a. un membro del gruppo d’imposizione residente in Svizzera; o
b. una persona che non sia membro del gruppo e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera.
3 La richiesta deve essere presentata all’AFC per via elettronica tramite l’apposito portale (portale) prima che:
a. uno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo fiscale per cui viene richiesta l’imposizione di gruppo; e
b. il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA sia decorso.
4 Se finora l’imposizione di gruppo non era possibile e ora le condizioni sono soddisfatte, l’AFC autorizza a partire da questo momento, su richiesta, l’applicazione
RS ...
1 RS 641.201
2023–... «%ASFF_YYYY_ID»