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Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine

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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 4a cpv. 4

4 Se non raggiunge il limite della cifra d’affari e non lo comunica per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.

Art. 18

(art. 65a cpv.1 LIVA)

1 Su richiesta della rappresentanza del gruppo, l’AFC rilascia l’autorizzazione all’imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni poste.

2 Può rappresentare il gruppo:

a. un membro del gruppo d’imposizione residente in Svizzera; o

b. una persona che non sia membro del gruppo e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera.

3 La richiesta deve essere presentata all’AFC per via elettronica tramite l’apposito portale (portale) prima che:

a. uno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo fiscale per cui viene richiesta l’imposizione di gruppo; e

b. il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA sia decorso.

4 Se finora l’imposizione di gruppo non era possibile e ora le condizioni sono soddisfatte, l’AFC autorizza a partire da questo momento, su richiesta, l’applicazione

RS ...

1 RS 641.201

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