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Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine
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Ordinanza sull’IVA «%ASFF_YYYY_ID»
a. gli aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu);
b. le indennità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione;
c. i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca;
d. i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a–c versati in virtù del diritto cantonale e comunale.
2 Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento, i mezzi finanziari versati al beneficiario.
Art. 35 cpv. 2 lett. dbis, p e q
2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:
dbis. psicologi;
p. farmacisti;
q. optometristi.
Art. 38 cpv. 2bis e 3
2bis È considerato responsabile di un istituto o una fondazione chi può istituirne gli organi.
3 L’esclusione dall’imposta si estende:
a. alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e:
1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società, o
2. gli istituti e le fondazioni di cui tali società sono i fondatori o responsabili esclusivi;
b. alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e:
1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti o fondazioni, o
2. gli istituti e le fondazioni di cui tali istituti o fondazioni sono i fondatori o responsabili esclusivi.