Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/41: Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione concernente il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria nonché la concessione di contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 · 67 pagine

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(in mio. fr.) Pr 2024 PFL 2025 PFL 2026 PFL 2027 CPr 2028 Risultato 1 000 480 607 742469

Rimborso anticipi 716 651 696 685685

Riserve 1 680 1 509 1 420 1 477 1 260

Nella sua seduta del 15 febbraio 2023 il Consiglio federale ha concretizzato le misure correttive per il preventivo 2024 e preso decisioni di principio relative alle correzioni del bilancio negli anni del piano finanziario. Una delle misure riguarda i conferimenti dalla TTPCP, che nel periodo 2025–2027 si ridurranno di 150 milioni di franchi l'anno, con conseguente calo complessivo di 225 milioni della dotazione del FIF. Poiché per legge la metà del conferimento deve essere impiegata per rimborsare l'anticipo, il tempo previsto per il completamento del rimborso si allungherà, al massimo, di un anno.

Grazie al FIF, in base all’attuale pianificazione del Fondo, il prevedibile fabbisogno di mezzi per l’esercizio e il mantenimento della qualità è finanziabile senza mettere a repentaglio l’attuazione dei progetti di ampliamento in corso e previsti. I costi conseguenti di questi ultimi sono stimati in circa 30 milioni di franchi all’anno. La chiave per determinare le singole partecipazioni cantonali al versamento di cui all’articolo 57 Lferr (contributo cantonale) è stabilita nell’articolo 23 OCPF. L’indicizzazione del contributo è fissata nell’articolo 57 capoverso 1bisLferr.

1.8 Finanziamento di impianti per il traffico merci privati

1.8.1 Principi di finanziamento

Con l’espressione «impianti per il traffico merci privati» si intendono i binari di raccordo e gli impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC). Questi impianti non fanno parte dell’infrastruttura ferroviaria ai sensi dell’articolo 62 capoverso 1 Lferr e, soprattutto, non sottostanno all’accesso alla rete secondo l’articolo 9a Lferr e non sono finanziati tramite il FIF.

Nell'ambito dell'allacciamento di impianti per il traffico merci privati, tra cui rientrano gli impianti per ricevere e formare i treni (art. 62 Lferr), il GI assume i costi di adattamento e ampliamento dei propri impianti causati dal raccordo, compreso il dispositivo di raccordo (art. 18 LTM). Ai sensi dell'articolo 5 OCPF trattasi di investimenti che non servono ad aumentare la capacità ma ad assorbire l’evoluzione della domanda senza treni-chilometri o tracce supplementari nel trasporto di merci e che, quindi, sono da attribuire al mantenimento della qualità.

La Confederazione può accordare contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti di trasbordo TC e binari di raccordo (art. 8 LTM). Il contributo d’investimento della Confederazione non può superare, di massima, il 60 per cento dei costi computabili; per progetti d’importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti può essere aumentato fino all’80 per cento. Nella