Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine
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69; consid. 9.1). Una misura è da ritenersi sproporzionata se l’obiettivo che si prefigge può essere raggiunto con una restrizione meno lesiva dei diritti fondamentali.
Le esigenze in materia di interesse pubblico sono molto elevate, in ragione dell’importanza che la libertà d’opinione e d’informazione riveste per il processo democratico e sociale di formazione delle opinioni che si svolge nell’ambito del dibattito politico. All’interesse pubblico a una restrizione della libertà d’opinione si oppone l’interesse pubblico a una libera formazione dell’opinione. L’interesse pubblico all’adozione di misure non va quindi ammesso con leggerezza. Esso è dato in particolare per permettere un dibattito pubblico obiettivo, per sventare una minaccia alla sicurezza interna e per preservare la morale, la tranquillità e l’ordine pubblico.
Il capoverso 1 riporta alle lettere a e b un elenco esaustivo dei contributi che possono essere soppressi dalle unità amministrative nei loro profili. Se un contributo rientra nei casi contemplati, l’unità amministrativa può sopprimerlo. La soppressione di un contributo deve essere adeguatamente documentata affinché l’utente possa se del caso domandare una decisione secondo l’articolo 25a PA (cfr. sopra il commento all’art. 23b cpv. 2). In casi particolari è inoltre possibile ricorrere alle misure previste ai capoversi 2 e 3. Anche se si tratta di una disposizione potestativa, va comunque sottolineato che, a seconda della fattispecie, l'unità amministrativa non ha praticamente alcun margine di discrezionalità per astenersi dal sopprimere un commento, anche sotto il profilo del diritto penale (p. es. nel caso di un incitamento al genocidio). Va inoltre ricordato che gli impiegati della Confederazione sono soggetti all’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 22a della legge sul personale federale (RS 172.220.1).
Lettera a: per i contributi di cui alla lettera a numeri 1–6 è necessario che vi siano ragionevoli motivi per credere che tali fattispecie siano date.
Numero 1: i contributi di utenti che incitano a commettere delitti o crimini sono, come è stabilito nel capoverso 1, inammissibili. Sono delitti i reati definiti all’articolo 10 capoverso 3 del Codice penale (CP; RS 311.0), per i quali è comminata una pena detentiva o una pena pecuniaria (esempi: le lesioni personali semplici di cui all’art. 123 CP, il danneggiamento di cose di cui all’art. 144 CP). Secondo l’articolo 10 capoverso 2 CP, sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (esempi: l’assassinio di cui all’art. 112 CP, le lesioni personali gravi di cui all’art. 122 CP, il furto di cui all’art. 139 CP, la truffa di cui all’art. 146 CP). Le unità amministrative non sono però autorità penali. Esse non valutano un commento secondo le esigenze del CP. La lettera a non esige che siano date le condizioni costitutive del reato di cui all’articolo 259 CP, che punisce la pubblica istigazione a un crimine o alla violenza. L’unità amministrativa valuta piuttosto su una base oggettiva se un commento incita a commettere delitti o crimini. Se ciò è il caso, può sopprimere il commento. L’unità amministrativa deve allora in particolare fare in modo che la misura adottata rispetti, nel caso concreto, il principio di proporzionalità.
Numero 2: secondo il numero 2 non sono ammissibili i contributi che incitano all’odio e alla violenza. L’incitamento alla violenza contemplato nel numero 2 si rifà all’articolo 259 capoverso 2 CP, che riguarda l’istigazione a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose: esso deve però venire inteso in un senso più ampio che comprenda l’istigazione a una qualsiasi forma di violenza contro le persone o le cose. L’incitamento all’odio si rifà dal canto suo all’articolo 261bisCP. L’incitamento all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale non è pertanto ammissibile. Come per il numero 1, anche in questo caso è da tener conto che le autorità ammi-