Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine
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I profili nei media sociali permettono la comunicazione fra il pubblico e le autorità. Si applica inoltre il principio della neutralità dello Stato in materia di concorrenza, il quale discende dalla libertà economica sancita all’articolo 27 Cost. Sui profili delle unità amministrative la pubblicità commerciale non è pertanto ammissibile. In analogia all’articolo 2 lettera k LRTV, per pubblicità commerciale si intendono i contributi effettuati allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi e pubblicati per questo scopo da un utente sul profilo di un’unità amministrativa. Contributi politici che possono anche essere intesi come della pubblicità per posizioni politiche sono invece ammissibili.
Variante 2:
I profili nei media sociali permettono la comunicazione fra il pubblico e le autorità. Affinché questo scambio sia possibile, è necessario che la pubblicità sia per principio vietata. In tal senso è irrilevante che si tratti di pubblicità per un prodotto o per un servizio, oppure di pubblicità politica fatta per un partito, a favore o contro un oggetto sottoposto a votazione oppure per gruppi ideologicamente definiti (per es. comunità religiose o sette). È irrilevante anche che il contributo dell’utente mostri direttamente la pubblicità o si limiti a rimandare ad essa attraverso un link. Per pubblicità sono da intendere contenuti (p. es. video o inserzioni) riconoscibili come pubblicità, la cui realizzazione è generalmente pagata. Sono invece ammissibili i contributi individuali in cui ci si esprime, per esempio, a favore o contro un oggetto sottoposto a votazione. Sono pure ammissibili i contributi contenenti un link verso contenuti pubblicitari di carattere politico, se questo link fa parte di un commento individuale sul contenuto proposto dall’unità amministrativa.
Numero 6: i contributi generati automaticamente dai computer (bots) sono spesso inappropriati e possono escludere gli altri contributi a causa della loro quantità, impedendo lo scambio delle opinioni ai sensi dell’articolo 11 LOGA.
Lettera b: la lettera b contempla una parte dei casi riguardanti i contributi «spam». Non sono ammissibili i commenti reiterati che non hanno manifestamente alcun legame, o soltanto un legame marginale, con i contributi pubblicati dalle unità amministrative sul profilo interessato e con gli altri contributi degli utenti. Si può trattare di contributi identici, o quasi identici, provenienti da utenti diversi. Si può trattare anche di commenti reiterati e manifestamente inappropriati, provenienti dallo stesso utente. L’unità amministrativa può sopprimere tutti questi commenti.
Il capoverso 1 (come pure i capoversi 2 e 3, cfr. sotto) rappresenta una disposizione potestativa. Questo significa che le unità amministrative possono sopprimere i commenti che rientrano nelle fattispecie elencate al capoverso 1. Non sono tuttavia obbligate a farlo. A seconda della gravità del caso si raccomanda tuttavia alle unità amministrative di reagire il più velocemente possibile.
Capoverso 2: nei media sociali capita che taluni eventi o determinati contributi inseriti dagli utenti o dalle unità amministrative scatenino molte reazioni. Esse possono configurarsi come fenomeni di gogna mediatica (le cosiddette «shitstorm»), ma anche nella forma di campagne orchestrate. Se i commenti sono eccezionalmente numerosi e si configura una fattispecie di cui al capoverso 1, le unità amministrative possono ai sensi del capoverso 2 utilizzare un filtro che permetta loro di sopprimere automaticamente i contributi per un determinato periodo di tempo. Il ricorso al filtro risponde alla logica «se … allora», non si tratta di una decisione individuale automatizzata secondo l’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (nLPD;