Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine
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rità possono limitare i diritti fondamentali soltanto se sono adempite le condizioni previste all’articolo 36 Cost.
1.3 La libertà d’opinione e d’informazione e i suoi limiti
Per quanto riguarda la moderazione dei commenti ai contributi inseriti dalle autorità nei media sociali, vale anzitutto il principio della libertà d’opinione e d’informazione garantita all’articolo 16 Cost.
La libertà d’opinione è il diritto di ogni persona di formarsi liberamente la propria opinione, nonché di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. La nozione di opinione va intesa in senso lato. Per il Tribunale federale è il risultato di processi mentali e di convinzioni razionalmente comprensibili atte ad essere comunicate nella forma di pareri, giudizi di valore, concetti, rappresentazioni ecc. (DTF 117 Ia 472 consid. 3c, 478). La libertà d’opinione protegge non soltanto i messaggi razionali e intuitivi, ma anche l’espressione dei sentimenti (DTF 127 I 164 consid. 3b, 164). Nella nozione di opinione rientrano anche l’esposizione di fatti e la riproduzione di altri punti di vista (DTF 113 Ia 319 consid. 5a). La libertà d’opinione non protegge soltanto le opinioni e le informazioni gradite alle autorità statali e che sono considerate inoffensive, ma anche le opinioni minoritarie e le dichiarazioni critiche, provocatorie, scioccanti o inquietanti (DTF 138 I 274 consid. 2.2.1). Tale protezione non riguarda soltanto i contenuti, ma si estende a tutte le forme e gli strumenti della comunicazione verbale e non verbale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le affermazioni di natura commerciale non sono tutelate dalla libertà d’opinione, ma dalla libertà economica sancita all’articolo 27 Cost., e questo a differenza di quanto stabilito all’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; RS 0.101), che non prevede la libertà economica. Le affermazioni di natura commerciale sono dunque per principio protette sia dalla Cost. che dalla CEDU.
La nozione d’informazione va intesa anch’essa in senso lato. La libertà d’informazione tutela il diritto di ognuno di ricevere informazioni e opinioni senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità, nonché il diritto di procurarsele attivamente da fonti accessibili al pubblico e di diffonderle.
Moderare i contributi inseriti dagli utenti nei media sociali sopprimendo i commenti o bloccando loro l’accesso ai profili delle unità amministrative può comportare un’ingerenza nei diritti fondamentali (DTF 2C_1023/2021 del 29 novembre 2022, consid. 3.1), restrizione che necessita, come stabilisce l’articolo 36 capoverso 1 Cost., di una base legale. Se gravi, tali restrizioni devono essere previste dalla legge medesima, altrimenti è sufficiente una legge in senso materiale, come un’ordinanza del Consiglio federale. La base legale deve essere sufficientemente specifica, deve cioè essere formulata in modo così preciso da consentire al cittadino di potersi comportare senza violarla e di riconoscere le conseguenze di un determinato comportamento con un grado di certezza adeguato alle circostanze (DTF 117a 472 consid. 3e, 480). Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (art. 36 cpv. 2 Cost.); devono inoltre essere proporzionate allo scopo (art. 36 cpv. 3 Cost.). Infine, i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (art. 36 cpv. 4 Cost.). I requisiti richiesti sono elevati in ragione della particolare importanza che riveste la libertà d’opinione e d’informazione per una società democratica. Nel valutare gli interventi occorre sempre considerare la possibilità che si producano effetti intimidatori e dissuasivi (i cosiddetti «chilling effects»).