Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine
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aprire un conto utente o avere accesso in altro modo al medium sociale in questione (p. es. accettando le condizioni di utilizzo del gestore del medium sociale), in modo che i contributi delle unità amministrative siano accessibili senza restrizioni. Non rientrano tuttavia nella lettera a i media sociali riservati a gruppi chiusi di utenti (come il servizio Clubhouse, che può essere utilizzato solo invitando utenti già iscritti). Lo stesso vale per quei media sociali per i quali gli utenti devono pagare un contributo finanziario che supera i pochi franchi al mese e che ha un effetto proibitivo. Se un medium sociale rientra sotto la lettera a, ma offre anche funzioni che rendono i contenuti utili alla comunicazione con il pubblico accessibili soltanto a un gruppo ristretto di utenti, le unità amministrative non possono avvalersi di tali funzioni.
Lettera b: in generale, gli autori mantengono i loro diritti sui contributi diffusi nei media sociali. Tuttavia, quando le unità amministrative accettano, in qualità di utenti, le condizioni di utilizzo, i fornitori delle piattaforme sociali beneficiano spesso di diritti di utilizzo molto estesi sui contenuti messi a disposizione. Inoltre, nelle condizioni di utilizzo i fornitori possono per esempio prevedere che i contributi possano essere censurati attraverso l’impiego di filtri automatici. Se la censura riguarda le relazioni fra le unità amministrative, che sono tenute a rispettare i diritti fondamentali, e gli altri utenti di un medium sociale in cui i contributi di questi ultimi vengono automaticamente cancellati sui profili delle unità amministrative (cfr. art. 23b), vi è il rischio che si configuri una violazione dei diritti fondamentali degli utenti, in particolare della libertà di espressione. Affinché un’unità amministrativa possa gestire un profilo pubblico in un medium sociale, deve avere in ogni momento la possibilità, concessale dalle condizioni di utilizzo oltre che dalla tecnica, di rendere inaccessibili il proprio conto utente, compresi i contenuti condivisi nel medium sociale in questione. Solo in tal modo si può garantire che l’unità amministrativa rimanga in grado di stabilire a quali contenuti del suo profilo sulla piattaforma in questione sia possibile accedere, soprattutto nel caso di violazioni dei diritti fondamentali. In tal modo, è possibile ritirarsi da una piattaforma le cui condizioni di utilizzo sono state modificate a tal punto che non è più possibile utilizzarla, completamente o in parte, conformemente al presente regolamento.
Quando mettono a disposizione informazioni, le unità amministrative sono del resto tenute a osservare le relative disposizioni generali contenute negli articoli 10, 11, 34 e 40 LOGA e nell’articolo 23 OLOGA. L’informazione deve essere in particolare coerente, tempestiva e continua (art. 10 LOGA). In vista di votazioni popolari a livello federale, le unità amministrative devono attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 10a della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1). Devono in particolare rispettare i principi della completezza, dell’oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.
Capoverso 2: le persone che deliberatamente non utilizzano media sociali – ad esempio, perché non vogliono accettare le condizioni di utilizzo – non dovrebbero essere svantaggiate. Il capoverso 2 stabilisce quindi che, in linea di principio, tutti i contenuti resi disponibili sui media sociali devono essere liberamente accessibili anche nelle pagine Internet delle unità amministrative o su altri canali da esse controllati. Ciò non significa però che i contenuti debbano essere identici. In tal senso, è possibile che nei media sociali alcuni contenuti siano corredati di immagini e/o tabelle supplementari o diverse rispetto agli altri canali.
Poiché le pagine Internet ed eventuali altri canali sono sotto il controllo delle unità amministrative, la registrazione e l’utilizzo dei dati degli utenti devono essere conformi alle disposizioni della LOGA e della relativa ordinanza e le unità amministrative