Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine
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4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per l’attuazione della «Strategia concernente i media sociali», il Consiglio federale ha autorizzato dieci nuovi posti di lavoro: sei nei dipartimenti e quattro nella CaF. L’esecuzione delle nuove disposizioni dell’ordinanza potrà essere espletata con le risorse di personale di cui dispone attualmente l’Amministrazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
ll progetto non ha alcuna ripercussione per i Cantoni.
4.3 Ripercussioni sulla società
L’attività informativa condotta nei media sociali integra le tradizionali attività di pubbliche relazioni svolte dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale. Essa permette di raggiungere quei gruppi di popolazione che difficilmente ricorrono ad altri canali per informarsi su quel che succede in Svizzera. L’estensione della comunicazione ad altre piattaforme sociali crea uno spazio di dibattito politico sempre più importante, ma in cui circola però anche molta disinformazione. Le informazioni diffuse dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale godono di un alto livello di fiducia tra la popolazione. Attraverso la loro presenza nei media sociali, le autorità hanno quindi la possibilità di oggettivare il dibattito, frenando in tal modo la disinformazione. La comunicazione nei media sociali permette quindi ad altri gruppi di popolazione di avere accesso alle informazioni necessarie per essere cittadini attivi in una democrazia diretta e affinché il confronto politico continui a fondarsi su elementi oggettivi.
5 Aspetti giuridici
La modifica di ordinanza oggetto del presente rapporto disciplina le condizioni per la moderazione dei commenti postati dagli utenti – moderazione che in talune circostanze può portare a una restrizione della libertà di espressione – e costituisce dunque una base legale materiale per queste restrizioni. Essa è dunque compatibile con l’articolo 36 Cost.
Secondo l’articolo 10 e seguenti LOGA il Consiglio federale è obbligato a informare i Cantoni e il pubblico. L’articolo 11 LOGA, che disciplina le relazioni pubbliche, stabilisce che il Consiglio federale curi le relazioni con l’opinione pubblica e s’informi sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione. La base legale che consente alle unità amministrative di moderare i contributi sui loro profili nei media sociali si fonda dunque sull’articolo 182 Cost. in combinato disposto con l’articolo 11 LOGA.