Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine

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giorno. La decisione di utilizzare un filtro del genere deve essere presa conformemente ai principi della proporzionalità e dell’interesse pubblico.

Negli altri casi, l’impiego di filtri automatici è inammissibile, in ragione del divieto della censura preventiva, intesa come controllo preliminare e sistematico del contenuto delle opinioni che si intende esprimere, derivante dall’essenza inviolabile della libertà di opinione garantita all’articolo 16 Cost.

In alternativa a un filtro automatico, l’unità amministrativa competente può chiudere del tutto senza indugio una colonna di commenti, poiché può gestire un profilo con funzioni interattive, ma non è tenuta a farlo (art. 23b cpv. 1).

Il capoverso 3 prevede che le unità amministrative possano, in casi particolarmente gravi o di ripetute violazioni, escludere un’utente dalla funzione di commento per una durata massima di due anni. In tal caso l’utente non può più accedere al profilo dell’unità amministrativa attraverso il suo conto utente. Occorre valutare di volta in volta la gravità. È il caso, per esempio, dei contributi che incitano al genocidio (cpv. 1 n. 1 e 2), che gettano particolare discredito su determinati gruppi sociali (cpv. 1 n. 3) o che contengono rappresentazioni pornografiche illegali particolarmente gravi come la pornografia infantile (cpv. 1 n. 3). Il blocco degli utenti che inseriscono in modo reiterato i loro contributi, come contemplato nel capoverso 1 lettera b, deve essere valutato anch’esso caso per caso. Se un utente posta un commento manifestamente inappropriato ogni due settimane, bloccarlo sarebbe una misura sproporzionata. Non così se un utente inserisse, per esempio nello spazio di pochi giorni, un elevato numero di commenti lesivi dell’onore.

Nel secondo periodo del capoverso 3 si stabilisce che, su richiesta, l’utente sia informato dall’unità amministrativa sul motivo e sulla durata del blocco. La decisione di bloccare può essere motivata per sommi capi, per esempio attraverso l’utilizzo di elementi testuali. Le autorità devono anche indicare all’utente qual è la durata del blocco e informarlo sui suoi diritti secondo l’articolo 41 nLPD. Gli utenti che desiderano ulteriori informazioni sul blocco possono rivolgersi di nuovo all’unità amministrativa e, se sono date le relative condizioni, esigere che venga pronunciata una decisione secondo l’articolo 25a PA.

Lo sblocco automatico, previsto una volta decorsa la durata, non è possibile per tutti i media sociali, mentre uno sblocco manuale, oltre che molto laborioso, risulta anche inefficace. Può capitare che il conto bloccato di un utente non esista più del tutto. Il terzo periodo del capoverso 3 prevede pertanto che, una volta decorsa la durata, l’utente interessato possa domandare all’unità amministrativa la revoca del blocco.

Le unità amministrative tengono un elenco degli utenti bloccati con i nomi degli utenti, i nomi dei profili, la ragione e la durata del blocco, conformemente all’articolo 57hbis segg. LOGA e alla nLPD (RU 2022 491, cifra II numero 13) in combinato disposto con la presente ordinanza. L’articolo 41 nLPD si applica.