Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine

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possono effettivamente garantire il rispetto di tali disposizioni (art. 57i–57q LOGA; Ordinanza sul trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione, RS 172.010.442). La creazione e l’analisi di veri e propri profili utente, come avviene sulle piattaforme di media sociali, non è necessaria ai fini degli articoli 57l–57o OLOGA e non è quindi ammissibile. D’altro canto, è possibile registrare una serie relativamente ristretta di dati sugli utenti delle pagine Internet, in particolare per motivi di sicurezza.

Capoverso 3: un medium sociale ai sensi della presente ordinanza è una piattaforma elettronica sulla quale le unità amministrative e gli utenti possono caricare contenuti a scopo informativo, ludico o educativo (cfr. cpv. 3). Le unità amministrative e gli utenti stessi sono quindi i principali responsabili dei contenuti disponibili sulla piattaforma elettronica. A differenza dei mezzi di comunicazione di massa, sia le unità amministrative che gli utenti non sono solo destinatari di contributi, ma possono anche produrre essi stessi contributi diretti ad altri utenti (cfr. art. 5 lett. e del disegno di legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi; FF 2020 7187, 7277). I media sociali più noti sono Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, ma anche LinkedIn (stato: marzo 2023). I servizi di messaggeria chiusi come WhatsApp, Threema o Signal non sono considerati fornitori di piattaforme di media sociali. Non sono considerate media sociali ai sensi della presente ordinanza neppure le piattaforme di collaborazione pubbliche o parzialmente pubbliche come GitHub, che servono allo sviluppo di software e non alla comunicazione con il pubblico secondo l'articolo 11 LOGA (cfr. anche il cpv. 1).

Art. 23b Gestione di profili interattivi

Le unità amministrative possono gestire profili con funzioni interattive unicamente a condizione che il medium sociale in questione soddisfi i requisiti fissati nell’articolo 23b capoverso 1. Se ciò non è il caso, il medium sociale può essere utilizzato soltanto per fornire informazioni conformemente all’articolo 23a. Per funzioni interattive sono da intendere gli strumenti tecnici di un medium sociale che, ad esempio, consentono a due o più utenti di interagire fra loro attraverso i «mi piace» e i «non mi piace», i commenti e le risposte ai commenti.

Capoverso 1: il capoverso 1 stabilisce le seguenti condizioni per l’uso delle funzioni interattive:

Lettera a: tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera devono avere la possibilità di aprire un conto utente o di accedere in altro modo al medium sociale in questione, in modo tale che, oltre a consultare senza limitazioni i contributi delle unità amministrative (cfr. art. 23a cpv. 1 lett. a), possano commentarli. Un medium sociale può però soddisfare la condizione prevista alla lettera a anche se in singoli casi il conto di un utente è temporaneamente bloccato, ad esempio a seguito del mancato rispetto delle condizioni di utilizzo.

Lettere b e c: il medium sociale deve prevedere anche una funzione di moderazione. In particolare, il gestore di un profilo deve avere la possibilità di sopprimere sul suo profilo determinati contributi degli utenti.

Capoverso 2: il capoverso 2 prevede inoltre che le unità amministrative debbano poter essere contattate attraverso i loro profili. Tecnicamente, questa possibilità di contatto può essere assicurata da un servizio di messaggistica nel medium sociale interes-