Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine

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1.4 Prassi attuale

Numerosi dipartimenti e uffici sono presenti nei media sociali e dispongono di un proprio profilo. Alcuni di questi profili sono provvisti di una «netiquette», consultabile liberamente, che informa sul modo in cui vengono gestiti i commenti. Alcuni servizi hanno stabilito regole in documenti interni. Queste regole differiscono talvolta in modo considerevole. I messaggi di incitamento all’odio, gli insulti, la pubblicità e i contributi vengono infatti trattati in modo molto diverso.

1.5 Alternative esaminate e opzione scelta

Il modo con cui le autorità moderano i contributi inseriti dagli utenti sui loro profili nei media sociali può comportare, in talune circostanze, una restrizione della libertà d’opinione e d’informazione sancita all’articolo 16 Cost. È pertanto necessario creare una base legale.

Non è necessario che la base legale venga ancorata in una legge, dato che nella moderazione dei profili delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale non vengono commesse gravi ingerenze nella libertà d’opinione e d’informazione. Infatti è possibile, ad esempio, esprimere un’opinione utilizzando più profili (anche anonimi). Inoltre è possibile fare capo ad altri ambiti della medesima piattaforma o ad altre piattaforme.

Si è anche esaminata la possibilità che il disciplinamento avvenga attraverso direttive o istruzioni emanate dal Consiglio federale o dalla CaF. Le direttive e le istruzioni, dette ordinanze amministrative, sono però vincolanti soltanto per le autorità e non contengono alcun diritto né obbligo per i singoli. Non adempiono dunque i requisiti di una base legale che, a determinate condizioni, può prevedere restrizioni alla libertà d’opinione.

La base legale deve pertanto essere istituita dal Consiglio federale in disposizioni d’esecuzione delle norme materiali degli articoli 10, 11, 34 e 40 LOGA. L’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) si presta come atto normativo in cui inserire il disciplinamento.

1.6 Obiettivi del disciplinamento a livello di ordinanza

• Nel moderare i loro profili nei media sociali, le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale garantiscono una prassi uniforme e adeguata;

• è istituita una base legale, dato che la moderazione operata dalle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale nei profili sociali può limitare la libertà d’opinione e d’informazione garantita all’articolo 16 Cost.;

• le ingerenze nella libertà d’opinione e d’informazione devono essere il più possibile limitate;

• la moderazione è efficiente ed economica;