Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/46: Modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Uso dei media sociali da parte dell’Amministrazione federale) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
• l’uso dei media sociali da parte delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale avviene nelle tre lingue ufficiali.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
La base legale che disciplina la moderazione da parte delle competenti unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.10) e l’articolo 7 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) in combinato disposto con l’allegato 1 dell’OLOGA dei contributi inseriti dagli utenti nei profili sociali deve essere definita negli articoli 23a segg. della sezione 4 («Informazione e comunicazione») dell’OLOGA.
Il progetto normativo prevede norme applicabili alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale presenti nei media sociali, allorquando è autorizzato l’uso o la messa a disposizione della funzione di commento. Un’altra disposizione disciplina i commenti non ammissibili degli utenti e il trattamento di questi commenti da parte delle unità amministrative.
2.2 Attuazione
La CaF emanerà per l’attuazione delle disposizioni dell’ordinanza un promemoria concernente la moderazione dei contributi degli utenti. Verrà inoltre creata una netiquette che sarà menzionata sui profili delle unità amministrative. In questa netiquette, che ha semplice carattere dichiarativo, le disposizioni dell’ordinanza verranno illustrate in modo comprensibile agli utenti.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 23a Uso dei media sociali
Capoverso 1: i fornitori di piattaforme dei media sociali subordinano il loro utilizzo all’accettazione di condizioni, ciò che conferisce loro ampi diritti per quanto riguarda la facoltà di cancellare i contributi degli utenti e di bloccarne gli account, nonché di utilizzare i contributi inseriti dagli utenti sulle loro piattaforme. Inoltre, i fornitori hanno la possibilità di modificare a loro piacimento le condizioni di utilizzo. La libertà dei fornitori di stabilire e modificare le loro condizioni di utilizzo non può essere limitata con la presente ordinanza. Tuttavia, l’ordinanza definisce requisiti che devono essere soddisfatti dalle condizioni di utilizzo e dalla loro applicazione in concreto affinché le unità amministrative possano utilizzare una determinata piattaforma o determinate funzioni di tale piattaforma. Le unità amministrative possono gestire profili, in cui presentarsi e pubblicare contenuti, in un medium sociale utilizzato per la comunicazione con il pubblico secondo l’articolo 11 OLOGA se soddisfano i requisiti qui di seguito illustrati.
Lettera a: possono gestire un tale profilo soltanto se tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono accedere ai loro contenuti. Queste persone devono poter