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Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 11 pagine

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Medicina e dignità umana «%ASFF_YYYY_ID»

d. risultati che forniscono informazioni su un rapporto di parentela.

Art. 12

Abrogato

Art. 13 cpv. 3

3 La garanzia deve coprire i danni che si manifestano entro 20 anni dalla conclusione del progetto di ricerca.

Titolo prima dell’art. 13a

Sezione 1a: Operazioni relative ai dati genetici nell’ambito di rapporti assicurativi

Art. 13a

Alle operazioni relative ai dati genetici raccolti nel quadro di progetti di ricerca nell’ambito di rapporti assicurativi si applicano gli articoli 42–44 LEGU5.

Art. 15 lett. c n. 6 e lett. f

La commissione d’etica competente verifica:

c. il progetto di ricerca per quanto concerne:

6. lo svolgimento previsto per informare e ottenere il consenso, compresa l’adeguatezza del termine di riflessione nonché, se del caso, il rispetto dei requisiti posti al consenso in forma elettronica (art. 8b cpv. 3 lett. a– c),

f. negli esami di accompagnamento con sorgenti di radiazioni, inoltre, il rispetto della legislazione sulla radioprotezione e la stima delle dosi, ove non vi sia un parere dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) conformemente all’articolo 19 capoverso 2;

Art. 18 cpv. 3 lett. b

3 Sono considerate modifiche essenziali:

b. le modifiche del piano di ricerca che concernono l’obiettivo o la questione centrale del progetto di ricerca;

5 RS 810.12