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Consultazione 2023/5: Revisione parziale delle ordinanze relative alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano · 11 pagine

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Medicina e dignità umana «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 7 cpv. 3 lett. f, frase introduttiva

3 Il prelievo di materiale biologico o la raccolta di dati sanitari personali comportano rischi e incomodi minimi se le misure, tenuto conto della vulnerabilità delle persone partecipanti alla sperimentazione e delle circostanze specifiche, quanto a intensità e qualità hanno soltanto effetti di lieve entità e temporanei sulla salute delle persone partecipanti. Possono comportare rischi e incomodi minimi segnatamente:

f. gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, se la dose efficace è inferiore a 5 mSv per progetto di ricerca e per persona partecipante, e:

Art. 8 cpv. 1 lett. dbis e cpv. 4

1 Oltre ai contenuti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LRUm la persona interessata deve essere informata circa:

dbis. la possibilità che siano generate informazioni eccedenti;

4 Occorre garantire con misure appropriate che la persona interessata comprenda i contenuti essenziali dell’informazione. A tal fine:

a. alla persona interessata devono essere illustrati anticipatamente lo scopo e lo svolgimento dell’informazione;

b. i contenuti dell’informazione devono essere trasmessi in modo adeguato, strutturato e comprensibile;

c. va tenuto conto del fabbisogno di informazioni e dell’orizzonte cognitivo della persona interessata.

Art. 8a Informazione in caso di esami genetici e prenatali volti a valutare un

rischio

1 Se durante lo svolgimento di esami genetici presintomatici, esami genetici prenatali ed esami nell’ambito della pianificazione familiare (art. 3 lett. e, g e i della legge federale del 15 giugno 20183 concernente gli esami genetici sull’essere umano, LEGU) emergono risultati riguardanti la salute della persona interessata, quest’ultima deve inoltre essere informata circa:

a. lo scopo, il tipo e la significatività dell’esame;

b. la frequenza e il tipo di anomalia da accertare;

c. le ripercussioni mediche, psichiche e sociali inerenti all’esame;

d. l’importanza che il risultato dell’esame potrebbe avere per la persona interessata nonché per i familiari e il loro diritto di non essere informati.

2 In caso di svolgimento di esami presintomatici (art. 3 lett. e LEGU) la persona interessata deve inoltre essere informata circa le condizioni alle quali gli istituti di assicurazione possono esigere la comunicazione dei dati risultanti dagli esami genetici eseguiti (art. 43 e 44 LEGU).

3 RS 810.12