Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

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Non sono creati ostacoli tecnici al commercio con i nostri principali partner commerciali. È garantita la compatibilità con il diritto UE e i regolamenti ONU. Non vi sono conflitti con gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (MRA46) né con i regolamenti tecnici ONU previsti dall’accordo del 20 marzo 195847.

Le nuove norme della circolazione e prescrizioni in materia di segnaletica proposte sono compatibili con la convenzione dell’8 novembre 196848 sulla circolazione stradale e con la convenzione dell’8 novembre 196849 sulla segnaletica stradale.

6.3 Forma dell’atto

La regolamentazione proposta, da attuare a livello di ordinanza del Consiglio

federale, può essere sistematicamente integrata in ordinanze esistenti. Il progetto rispetta i limiti posti al Consiglio federale dalla LCStr.

7 Abbreviazioni e acronimi

CO2 Anidride carbonica

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle

comunicazioni

EN Norma europea

GU Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 471.01) OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli

stradali (RS 741.41)

OMD Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari (RS 314.11) ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione (RS 741.11) OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (RS 741.21)

RS Raccolta sistematica

SN Norma svizzera

USTRA Ufficio federale delle strade

46Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; RS 0.946.526.81.

47Accordo del 20 marzo 1958 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli

equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite; RS 0.741.411.

48 RS 0.741.10

49 RS 0.741.20