Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
Non sono creati ostacoli tecnici al commercio con i nostri principali partner commerciali. È garantita la compatibilità con il diritto UE e i regolamenti ONU. Non vi sono conflitti con gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (MRA46) né con i regolamenti tecnici ONU previsti dall’accordo del 20 marzo 195847.
Le nuove norme della circolazione e prescrizioni in materia di segnaletica proposte sono compatibili con la convenzione dell’8 novembre 196848 sulla circolazione stradale e con la convenzione dell’8 novembre 196849 sulla segnaletica stradale.
6.3 Forma dell’atto
La regolamentazione proposta, da attuare a livello di ordinanza del Consiglio
federale, può essere sistematicamente integrata in ordinanze esistenti. Il progetto rispetta i limiti posti al Consiglio federale dalla LCStr.
7 Abbreviazioni e acronimi
CO2 Anidride carbonica
DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni
EN Norma europea
GU Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 471.01) OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli
stradali (RS 741.41)
OMD Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari (RS 314.11) ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione (RS 741.11) OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (RS 741.21)
RS Raccolta sistematica
SN Norma svizzera
USTRA Ufficio federale delle strade
46Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; RS 0.946.526.81.
47Accordo del 20 marzo 1958 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli
equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite; RS 0.741.411.