Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

4.8 Ordinanza del 16 novembre 201641 concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3)

All. 1

L’allegato contiene la tabella di corrispondenza tra la classificazione dei veicoli secondo il regolamento (UE) n. 168/201342 e secondo il diritto svizzero (OETV).

La modifica della classificazione dei ciclomotori nell’OETV (cfr. art. 18 e art. 14 lett. b

n. 3 P-OETV) richiede un adeguamento delle categorie svizzere di veicoli corrispondenti alla classe UE dei cicli a propulsione (L1e-A; ultima riga della tabella di corrispondenza).

In futuro, nella colonna sinistra della tabella, si rinuncerà a distinguere i veicoli della classe UE L1e-A in base al peso, poiché questa distinzione non esiste nel diritto europeo (i pesi totali ammessi dei ciclomotori secondo il diritto svizzero si desumono dall’articolo 18 P-OETV). Nella colonna destra si sostituisce invece il termine «ciclomotore (art. 18 lett. a OETV)» con «ciclomotore veloce (art. 18 lett. a OETV)» e il termine «risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)» con «ciclomotore pesante (art. 18 lett. c OETV)».

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche delle norme della circolazione e della segnaletica proposte saranno accompagnate da campagne informative. Per il resto non hanno ripercussioni significative per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

5.2.1 Nuove norme della circolazione e in materia di segnaletica

L’abolizione dell’obbligo per i conducenti di ciclomotori veloci e pesanti di utilizzare le ciclopiste dovrebbe avere ripercussioni minime sull’infrastruttura stradale. Non si attende un aggravio significativo degli oneri neanche dalle modifiche alle norme sulla segnaletica correlate a tale abolizione. Nella maggior parte dei casi la segnaletica esistente manterrà la propria validità anche con le nuove disposizioni. Le autorità esecutive potranno inoltre modificare l’indicazione di regolamentazioni del traffico, che in futuro risulteranno comunque più facili da segnalare (ad es. divieto di circolazione per i ciclomotori, e-bike escluse), anche solo qualora sia necessario sostituire segnali preesistenti.

41 RS 741.414

42 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli., GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 4.