Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione · 18 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

situazione giuridica. Escludere queste cerchie di persone dall’obbligo contributivo contraddirebbe inoltre il principio di solidarietà su cui è imperniato il sistema delle assicurazioni sociali, secondo cui l’obbligo contributivo sussiste senza garanzia delle prestazioni. Inoltre l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi risulterebbe troppo onerosa per le casse di compensazione e le CAD. Già per stabilire un eventuale obbligo contributivo occorrerebbe verificare con precisione se una persona si trova in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro (in tutti i casi, anche se un’eventuale riscossione dell’indennità di disoccupazione non è mai in discussione), mentre oggi sono verificati solo i casi rilevanti. UNIA si esprime con le stesse formulazioni di USS, pertanto si rimanda a quanto suesposto. FER asserisce che la variante della minoranza non consente di risolvere i problemi messi in luce dalla pandemia, pertanto la respinge.

Secondo USAM l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi nell’AD può sembrare di primo acchito una soluzione equa, ma comporterebbe un enorme onere burocratico per gli accertamenti e le verifiche da effettuare. Per il versamento dei contributi AD occorrerebbe verificare che la posizione non è analoga a quella dei datori di lavoro, il che significherebbe un pesante surplus di lavoro per le CAD. Inoltre si dubita che le CAD siano tecnicamente in grado di effettuare le differenziazioni con un onere ragionevole.

Travail.Suisse teme che la variante della minoranza porti a un’eccessiva incertezza e a un considerevole potenziale di abuso per quanto riguarda l’obbligo contributivo dei lavoratori. In futuro il datore di lavoro dovrebbe distinguere tra le persone che sono tenute al pagamento dei contributi nell’AD e quelle che non lo sono e fino a un certo punto potrebbe decidere autonomamente chi deve versare i contribuiti nell’AD e ha diritto alle prestazioni in caso di disoccupazione. Nella maggior parte dei casi queste indicazioni potrebbero essere verificate soltanto a distanza di anni nell’ambito dei controlli svolti presso i datori di lavoro ed essere corrette retroattivamente. In caso di indicazioni non corrette, le richieste di restituzione da parte dei datori di lavoro o dell’AD avverrebbero diversi anni dopo l’avvenuto o il non avvenuto versamento dei contributi. L’AD potrebbe addirittura non riuscire a rivendicare il pagamento dei contributi non versati se l’azienda non esiste più.

Centre Patronal constata che la variante della minoranza priverebbe le persone di prestazioni una volta che l’azienda è liquidata. Ciò rappresenta una penalizzazione rispetto alla situazione attuale, quindi la proposta deve essere respinta. Secondo EIT.swiss il problema della variante della minoranza non risiede tanto nelle questioni amministrative ma piuttosto nella constatazione di fondo che l’AD sarebbe privata di risorse importanti se una parte crescente della popolazione non versasse più contributi.

Anche L’Unione delle città respinge la variante della minoranza.

OFKS e F. Cochard ritengono che il problema dell’attuale situazione giuridica consista essenzialmente nella formulazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera g numero 3 AP-LADI, poiché la legge non definisce chiaramente cosa si intenda con «influenzare risolutivamente».

Approvazione

L’UDC approva la variante della minoranza, che ritiene idonea a eliminare la lamentata discriminazione delle persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro.

Prométerre è favorevole alla variante della minoranza per le persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro, ma nutre riserve relativamente ai coniugi, quindi propone di modificare l’articolo come segue:

«Sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi:

a. …

b. i membri della famiglia occupati nell’azienda, giusta l’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della

legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti;

c. i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l’età di pensionamento secondo l’articolo 21

LAVS;

d. i datori di lavoro, per i salari pagati alle persone di cui alle lettere b e c;