Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione · 18 pagine
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oggettivo di escludere i membri dell’assemblea dei soci che per legge sono equiparati ai membri del consiglio d’amministrazione e hanno anche (considerevoli) poteri decisionali.
L’UDC sostiene la minoranza.
Per USAM e UNIA i membri dell’assemblea dei soci di una Sarl devono essere equiparati a quelli del consiglio d’amministrazione di una SA, pertanto è preferita la proposta della minoranza.
Art. 8 cpv. 3 lett. c
BE, LU, NE, SZ e VS chiedono di eliminare il presupposto «hanno lavorato nell’azienda per almeno due anni», poiché la disposizione con le condizioni per la concessione del diritto alle indennità giornaliere della cassa di disoccupazione (periodo di contribuzione di due anni) comporta un lavoro inutile e complesso sia per gli assicurati sia per gli organi d’esecuzione e, secondo BE, è ridondante. Anche JU si oppone a questa condizione, poiché è ritenuta non idonea a contrastare gli abusi.
FER si pronuncia esplicitamente a favore di questa disposizione.
Forum PMI chiede di completare il testo dell’articolo e il rapporto esplicativo in modo che anche coloro che sono stati membri del consiglio d’amministrazione dell’azienda per due anni adempiono il presupposto della disposizione.
SuisseCulture Sociale e tpunkt osservano che nelle produzioni culturali sono diffusi gli impieghi a progetto e, quindi, frequenti avvicendamenti così come contratti a tempo determinato di breve durata. Questo aspetto non è considerato nella norma proposta. Anche OFKS e F. Cochard ritengono poco chiara e problematica la condizione, quindi ne auspicano una precisazione.
Art. 8 cpv. 4
OFKS e F. Cochard accolgono con favore l’equiparazione tra i coniugi occupati nell’azienda e le persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro.
Centre Patronal invita la Commissione a considerare il caso dei coniugi di persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro nell’eventualità di una separazione o di un divorzio e fintanto che durano le relative procedure, poiché in questo frangente non hanno più la possibilità di influenzare l’andamento dell’azienda.
Art. 8 cpv. 4 (minoranza Aeschi 1)
L’Unione delle città si oppone alla minoranza.
Art. 18 cpv. 1ter (variante della maggioranza integrata dalla minoranza (Aeschi 1))
Rifiuto
BS, BE, LU, SZ, e VS chiedono di stralciare questa disposizione. Ritengono infatti troppo breve un periodo di attesa di 20 giorni di disoccupazione controllata (secondo la variante della maggioranza) per dimostrare la disponibilità al collocamento. Secondo SH il periodo di 20 giorni lavorativi rappresenta un ostacolo insufficiente che accresce il rischio di un aumento di riscossioni abusive delle prestazioni. D’altro canto LU, VS e BE giudicano eccessivo il periodo di attesa di 120 giorni di disoccupazione controllata proposto dalla minoranza Aeschi 1. JU sostiene che il requisito limiti eccessivamente le condizioni di erogazione delle prestazioni e propone di respingere questo punto. VD rimarca che l’articolo pone un problema di parità di trattamento tra assicurati.
Approvazione della variante della maggioranza
USAM favorisce la variante della maggioranza con i 20 giorni di disoccupazione controllate e si oppone alla proposta della minoranza (Aeschi 1) di 120 giorni. USS e UNIA auspicano che il periodo di attesa di 20 giorni si sommi a quello di cui al capoverso 1.
Secondo FER la variante della maggioranza è la più pertinente e appare sufficientemente dissuasiva per evitare gli abusi.
Anche l’Unione delle città è favorevole alla variante della maggioranza e respinge la proposta della minoranza (Aeschi 1).