Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione · 18 pagine

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Prométerre è favorevole alla concessione dell’indennità di disoccupazione ai coniugi di persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro. Viene proposto di precisare questo articolo menzionando "coniugi occupati nell'azienda" nella prima riga dell'articolo.

Art. 8 cpv. 3 (minoranza Aeschi 1)

Rifiuto

JU, Centre Patronal, Swissmechanic e SWESA esprimono un parere contrario, in quanto l’accesso all’ID deve essere concesso anche se l’azienda non è in liquidazione e la persona è licenziata. La minoranza Aeschi 1 ha formulato una proposta troppo restrittiva. È concorde SWISSTEC, che ritiene la variante della maggioranza più praticabile a causa dei minori requisiti.

Approvazione

L’UDC sostiene la minoranza.

Art. 8 cpv. 3 lett. a

FER si pronuncia esplicitamente a favore di questa disposizione.

Art. 8 cpv. 3 lett. abis (minoranza Aeschi 1)

Rifiuto

BE respinge la proposta della minoranza. L’accertamento della partecipazione diretta e indiretta di membri della famiglia o di altre aziende nelle quali la stessa persona detiene a sua volta una partecipazione (conglomerato aziendale) appare opportuno per contrastare gli abusi, tuttavia comporterebbe un lavoro sproporzionato per gli organi d’esecuzione.

USAM e l’Unione delle città si oppongono chiaramente alla variante della minoranza e in particolare al requisito di una quota massima del 5 per cento per la partecipazione finanziaria.

Anche OFKS e F. Cochard sono espressamente contrari a quanto proposto dalla minoranza in quanto ritengono che il criterio di una partecipazione finanziaria all’azienda per una quota massima del 5 per cento non rappresenti una soluzione equa o appropriata.

Approvazione

VD e l’UDC sono favorevoli a questa proposta della minoranza. Secondo VD, ciò consentirebbe di escludere quella della minoranza (Meyer).

Art. 8 cpv. 3 lett. b

LU, SZ e VS propongono di modificare la formulazione («non sono membri del consiglio d’amministrazione (art. 716 e segg. Codice delle obbligazioni) o soci (art. 804 e segg. Codice delle obbligazioni) dell’azienda [...]»). Secondo LU ciò assicura che i soci debbano ritirarsi dalla gestione dell’impresa.

Travail.Suisse rimarca che la rinuncia al mandato di membro del consiglio d’amministrazione nell’azienda è già un requisito per il diritto alla prestazione e ritiene che debba essere obbligatorio anche nel nuovo disciplinamento. I mandati nel consiglio d’amministrazione dell’azienda devono dunque essere revocati.

FER si dichiara a favore di questa disposizione (secondo la variante della maggioranza).

Art. 8 cpv. 3 lett. b (minoranza Aeschi 1)

Rifiuto

L’Unione delle città respinge la proposta della minoranza.

Approvazione

SH e VD propendono per la proposta della minoranza che include coloro che non sono membri del consiglio d’amministrazione secondo l’articolo 716 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO) o dell’assemblea dei soci secondo l’articolo 804 e seguenti CO. Secondo VD non c’è alcun motivo