Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/68: Revisione totale della legge federale sulla promozione del settore alberghiero e avamprogetto di una nuova legge federale sul programma d’impulso per l’ammodernamento delle aziende alberghiere nelle località di vacanza stagionali · 64 pagine
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Consiglio federale sulle attività e sui risultati più importanti relativi all’esercizio annuale trascorso. Ciò comprende anche le deliberazioni dell’assemblea dei membri relative alla nomina dell’organo di revisione, al conto annuale, alla destinazione dell’impiego dell’utile di esercizio e sui reclami relativi all’ammissione o all’esclusione dei membri. Il Consiglio federale include queste informazioni nel suo rapporto di gestione. La rendicontazione al Parlamento avviene pertanto nell’ambito del rapporto di gestione del Consiglio federale. Questo approccio si è rivelato efficace e sarà quindi mantenuto.
A differenza di altre organizzazioni a cui la Confederazione partecipa e che forniscono prestazioni di carattere monopolistico, il Consiglio federale non controlla la SCA definendo obiettivi strategici (art. 8 cpv. 5 LOGA50). Attualmente la Confederazione detiene solo una quota di minoranza della SCA. Inoltre, una gestione mediante obiettivi strategici non sarebbe economicamente conveniente ma potrebbe anzi generare un effetto controproducente.
L’attività di vigilanza del Consiglio federale comprende, in particolare, la nomina e la revoca del presidente e della metà degli altri membri del consiglio di amministrazione. Inoltre, il Consiglio federale deve approvare la distribuzione degli utili prima di poterla sottoporre alla deliberazione dell’assemblea dei membri.
Rispetto alla versione precedente, il capoverso 2 è ora formulato in modo più chiaro. Il DEFR controlla che i fondi che la Confederazione mette a disposizione della SCA vengano impiegati conformemente alle disposizioni e vigila sull’adempimento dei compiti della SCA. A tal fine, il DEFR conclude contratti quadriennali con la SCA volti a garantire il controllo, la rendicontazione e il monitoraggio. Al loro interno fissa anche indicatori dettagliati per i processi di controllo e rendicontazione. In ambito politico, vengono discussi anche i punti fondamentali all’ordine del giorno dell’assemblea dei membri (p. es. la nomina dell’organo di revisione o il regolamento per la remunerazione del consiglio di amministrazione). Tra gli obblighi d’informazione essenziali della SCA rientra anche quello di comunicare proattivamente e di propria iniziativa al DEFR tutti gli eventi straordinari che influiscono sull’adempimento dei suoi compiti. All’interno dell’assemblea dei membri della SCA, il DEFR rappresenta inoltre la Confederazione. L’assemblea dei membri approva il rapporto dell’organo di revisione e il rendiconto annuale; approva inoltre il rapporto di gestione e delibera sul discarico del consiglio di amministrazione e sull’impiego del risultato annuale. Su incarico del DEFR, la SECO esercita la vigilanza sulla SCA.
Il capoverso 3 è nuovo. Corrisponde alla prassi attuale.
Il precedente capoverso 3, secondo il quale la SECO provvede all’esecuzione della legge, è soppresso. L’effettiva esecuzione della legge è ora affidata alla SCA.