Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/71: Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 13 pagine
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In caso di crisi, la disposizione che obbliga una disponibilità del 99 per cento di cui all’articolo 96h capoverso 3 concede ai concessionari di radiocomunicazione mobile un quarto d’ora di interruzione della rete al giorno per motivi imponderabili. Invece della copertura geografica, l’attenzione si concentra sulla copertura della popolazione. L'obbligo di servire il 99 per cento della popolazione di un Comune tiene conto anche del fatto che singole località non possono essere affatto coperte o non con uno sforzo proporzionato.
Inoltre, le disposizioni sono formulate come obiettivi tecnologicamente neutri (ma vincolanti), il che in linea di principio lascia gli operatori liberi di decidere quali tecnologie utilizzare, tra l’altro in base a valutazioni e sviluppi commerciali e tecnologici34. In aggiunta, per l’implementazione i concessionari di radiocomunicazione mobile hanno la possibilità di affidarsi al roaming nazionale e quindi supportarsi reciprocamente35.
Con l’abolizione temporanea dei valori limite per gli impianti di radiocomunicazione mobile nell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) basata sulla legge federale del 17 giugno 2016
sull’approvvigionamento economico del Paese (legge sull’approvvigionamento del Paese LAP; RS 531), in caso di crisi, l’interruzione degli impianti di radiocomunicazione mobile potrebbe essere parzialmente compensata colmando le lacune della rete con una maggiore potenza di trasmissione.
Non si può presumere che in caso di crisi possa essere attuata una soluzione congiunta per la logistica (ad esempio il rifornimento di generatori diesel) tra i concessionari di radiocomunicazione mobile e gli enti statali come la protezione civile. Questa non può essere concordata in anticipo, in quanto la flessibilità nel definire le priorità in caso di incidente deve essere obbligatoriamente garantita a tutte le organizzazioni di intervento statali, compresi ad esempio i pompieri e la polizia.
L’attuazione delle misure viene verificata sulla base di un piano di attuazione unico e di rapporti annuali sullo stato di avanzamento. Gli audit sono effettuati solo se vi è un sospetto giustificato di violazione delle disposizioni.
3 Commento alle singole disposizioni
Art. 94a Misure tese a mantenere la radiocomunicazione mobile in caso di problemi di approvvigionamento elettrico
Conformemente alla LTC, i fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) sono tenuti a trasmettere tutte le telecomunicazioni affidate loro dagli utenti per l’instradamento sulle reti, senza contraffare, modificare o dissimulare il loro contenuto (artt. 21a, 43 e 49). L’articolo 12e capoverso 1 LTC sull’Internet aperto precisa che i fornitori di accesso a Internet trasmettono informazioni senza fare distinzioni di natura tecnica o economica tra emittenti, destinatari, contenuti, servizi, classi di servizi, protocolli, applicazioni, programmi o terminali.
Tuttavia, il Consiglio federale può ordinare la limitazione o l’interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano (art. 48 cpv. 1 LTC). Le carenze di energia elettrica sono senza dubbio situazioni straordinarie che coinvolgono gli interessi nazionali, data l’importanza sistemica delle reti di telecomunicazione in quanto infrastrutture critiche. Giustificano il fatto che nell’OST il Consiglio federale permetta ai concessionari di radiocomunicazione mobile di adottare se necessario, misure di gestione tese a limitare o addirittura interrompere il traffico delle telecomunicazioni. In caso di carenza di elettricità, l’articolo 94a capoverso 1 autorizza quindi i concessionari di radiocomunicazione mobile ad adottare misure restrittive per la gestione del traffico delle telecomunicazioni. Spetta a questi ultimi determinare tali misure in ogni singolo caso, in conformità al principio di proporzionalità, in base all’entità della carenza e alla capacità elettrica disponibile, a considerazioni tecniche od operative o alle circostanze. Tuttavia, all’articolo 94a capoversi 1 e 2 il Consiglio federale limita questo margine di apprezzamento e stabilisce criteri decisionali.
Le restrizioni adottate dai concessionari possono consistere, laddove possibile a livello tecnico e operativo, nel limitare la larghezza di banda ripartendola equamente tra tutti i clienti. Questa misura restrittiva generale basata sul capoverso 1 1operiodo non deve però in alcun caso incidere sui servizi essenziali quali le chiamate di emergenza, il servizio telefonico pubblico e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS) (cpv. 2 lett. a). Oltre a queste misure generali relative alla larghezza di banda, i concessio-
34 Secondo l’attuale stato della tecnica si ricorrerà probabilmente a batterie e generatori diesel mobili e fissi (cfr. 1.2 e 4.2.1).
35 Cfr. AWK/INFRAS (2022). Analisi d’impatto della regolamentazione: attuazione dell’articolo 48a LTC. Inoltre, nel rapporto WIK (2016) Condivisione della rete (network sharing) nella telefonia mobile e convergenza tra rete fissa e mobile in Svizzera, https://www.comcom.admin.ch/dam/comcom/de/dokumente/network-sharing/WIK-Studie_Mobilfunk_Sharing-ComCom-Bakom-Publikation.pdf.download.pdf/WIK-Studie_Mobilfunk_Sharing-ComCom-Bakom-Publikation.pdf il roaming viene considerato uno strumento per aumentare la resilienza delle reti mobili.