Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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applicabile non solo ai medicamenti per uso umano ma anche a quelli per uso veterinario (novel therapy veterinary medicinal products).
– Per i termini «organi», «tessuti», «cellule», «embrione» ed «embrione soprannu-
merario» si rimanda alle disposizioni di legge pertinenti (art. 4 cpv. 1bise 1ter).
– Per garantire l’armonizzazione internazionale, l’articolo 4 capoverso 3 attribui-
sce al Consiglio federale la competenza di prevedere in modo mirato mediante ordinanza definizioni diverse per «medicamenti per terapie avanzate».
– Le disposizioni non applicabili alla fabbricazione e alla dispensazione di medi-
camenti per terapie avanzate sono ora elencate esplicitamente (art. 9 cpv. 2quin- quies).
– La possibilità di usare medicamenti per terapie avanzate non omologati (art. 9c
LATer, ispirato all’art. 2b n-legge sui trapianti 2023) può essere estesa nel campo d’applicazione della LATer ai medicinali veterinari per terapie innovative.
– I requisiti per l’omologazione di medicamenti per terapie avanzate sono ade-
guati specificamente per questa categoria di prodotti (art. 11 cpv. 2ter, art. 14 cpv. 1bis).
– In virtù dell’articolo 23b capoverso 3, ai fini della protezione della salute Swiss-
medic può fissare nell’omologazione di un medicamento (per terapie avanzate) requisiti specifici concernenti la dispensazione o l’uso.
– La nuova sezione 6a prevede disposizioni speciali per i medicamenti per terapie
avanzate fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 41a−41e).
– La nuova sezione 6b contiene disposizioni speciali per il trattamento di cellule
staminali provenienti da embrioni soprannumerari oppure tessuti o cellule em- brionali o fetali utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avan- zate, nonché per il trattamento di embrioni soprannumerari (art. 41f−41l).
– La nuova sezione 6c prevede disposizioni speciali per i medicamenti per terapie
avanzate fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule di origine animale e de- stinati a essere usati sugli esseri umani (art. 41m−41n).
– Secondo l’articolo 42b, il Consiglio federale può disciplinare il trattamento di
organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario e può prevedere obblighi di notifica o di autorizzazione.
– Considerate la loro innovatività e complessità, ai medicamenti veterinari per te-
rapie avanzate per uso veterinario si applicano ulteriori obblighi concernenti il follow-up, la tracciabilità e la conservazione (art. 43a).
– Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per sperimentazioni cliniche
sono specificate in riferimento ai medicamenti per terapie avanzate (art. 54 cpv. 5).
– I medicamenti per terapie avanzate necessitano di una sorveglianza più severa.
Per questo motivo, ne sono specificamente disciplinati il follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati, la tracciabilità e l’obbligo di conservazione (nella me- dicina umana: art. 59a−59c).
– L’articolo 60 capoverso 2 lettera d chiarisce che le ispezioni nell’ambito dei me-
dicamenti per terapie avanzate sono eseguite da Swissmedic.
– Le nuove disposizioni concernenti i medicamenti per terapie avanzate compor-
tano inoltre modifiche nelle disposizioni penali (cfr. art. 86 e 87).