Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

3.1.2 Digitalizzazione nel settore della prescrizione, della dispensazione e dell’uso di agenti terapeutici

I punti salienti della normativa in questo settore sono i seguenti.

– La prescrizione in forma elettronica di medicamenti per uso umano e dispositivi

medici, oggi facoltativa ai sensi della legge vigente (art. 26), in futuro dovrà es- sere vincolante per tutti i medici. L’emissione di una prescrizione e la sua pre- sentazione per ritirare i medicamenti prescritti devono avvenire per via elettro- nica. Le persone che emettono prescrizioni o le ricevono per fornire la prestazione prescritta devono utilizzare sistemi che garantiscano l’integrità e l’autenticità delle prescrizioni, l’interoperabilità e la protezione dalla presenta- zione ripetuta di una stessa prescrizione. Il Consiglio federale definisce i requisiti pertinenti dei sistemi da utilizzare.

– L’avamprogetto crea una base legale esplicita che obbliga i professionisti della

salute a compilare un piano farmacologico per la prescrizione, la dispensazione o l’uso di medicamenti, nonché a eseguire e documentare una riconciliazione farmacologica (art. 26a). I professionisti della salute sono obbligati a compilare e aggiornare costantemente tale piano nel formato di scambio prescritto. Anche queste operazioni devono avvenire per via elettronica. Inoltre il Consiglio fede- rale definisce i requisiti per l’interoperabilità dei sistemi utilizzati.

– L’avamprogetto propone una base legale che dichiara obbligatorio, in una prima

fase nelle strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari, l’utilizzo di sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti (con raccomanda- zioni di dosaggio armonizzate in pediatria) (art. 26b).

3.1.3 Medicamenti veterinari: ampia equivalenza con il diritto dell’UE

I punti salienti della normativa in questo settore sono i seguenti:

– Analogamente a quanto avviene nell’UE, anche in Svizzera si vogliono integrare

le misure per ridurre le resistenze non solo agli antibiotici, ma anche ad altri principi attivi antimicrobici e antiparassitari (art. 42a cpv. 1). Le prescrizioni vi- genti nel diritto svizzero sono estese per vietare l’uso di medicamenti con deter- minati principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici (art. 42a cpv. 2). An- che il Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) necessita di un conseguente ampliamento ad altri medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici e a medicamenti con principi attivi antiparassitari (art. 64h).

– Allo scopo, è creata la nuova definizione legale di «principio attivo antimicro-

bico» (art. 4 cpv. 1 lett. hbis). Dove necessario, la terminologia è adeguata nell’in- tera legge.

– Affinché possa continuare a esportare animali e prodotti di origine animale

nell’UE, la Svizzera ha introdotto il divieto di utilizzo di determinati medica- menti antimicrobici (art. 8 cpv. 5 OMVet) mediante attuazione autonoma. Il re- golamento (UE) 2019/6 (art. 37 par. 3; art. 152 par. 1 c. 2) non consente più l’au- torizzazione, rispettivamente revoca l’autorizzazione, per i medicinali veterinari con principi attivi riservati al trattamento per uso umano. Questa disposizione è ora ripresa in modo analogo nel diritto svizzero (art. 42a cpv. 2).

– Analogamente al disciplinamento nell’UE, anche in Svizzera le omologazioni

per medicamenti veterinari devono di norma essere valide a tempo indeterminato (art. 16 cpv. 2bis).