Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine

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oneri non possono essere imposti autonomamente in modo coercitivo a terzi, ma vanno considerati al momento della valutazione degli obblighi di diligenza degli ope- ratori sanitari.

Art. 26 cpv. 2bislett. b e cpv. 5‒7

Cpv. 2bislett. b: visto che in futuro la prescrizione sarà emessa per via elettronica (cpv. 5), il requisito secondo cui la scelta del fornitore di prestazioni non può essere limitata da ostacoli di natura tecnica deve ora valere in ogni caso. Ciò vale anche per le prescrizioni emesse in forma cartacea, dal momento che in futuro dovranno essere leggibili elettronicamente (cpv. 5). Il Consiglio federale emanerà pertanto disposizioni specifiche sui requisiti concernenti l’interoperabilità dei sistemi utilizzati per l’emis- sione delle prescrizioni e la loro presentazione per il ritiro dei medicamenti prescritti, in particolare sui formati dei dati e sulle interfacce di trasmissione (cpv. 7), così da assicurare che ogni prescrizione emessa per via elettronica da un medico possa essere letta e utilizzata per ritirare i medicamenti prescritti in qualsiasi farmacia o drogheria della Svizzera. È di conseguenza stralciata la corrispondente precisazione del capo- verso 2bislettera b.

Cpv. 5: gli errori nella terapia farmacologica sono sovente riconducibili alla grafia illeggibile sulle prescrizioni scritte a mano. Per aumentare la sicurezza dei pazienti ed evitare abusi dovuti a utilizzazioni ripetute o falsificazioni, le prescrizioni devono ora essere emesse e presentate per via elettronica. In questo contesto è importante che si tenga conto delle diverse competenze digitali dei pazienti. Eccezionalmente la pre- scrizione può essere messa a disposizione del paziente in forma cartacea; in questo caso, si tratta della stampa del documento elettronico.

Il capoverso 5 obbliga i medici a emettere in futuro le prescrizioni in formato elettro- nico. Di conseguenza, anche il ritiro in farmacia o drogheria dei medicamenti prescritti o di parte di essi in caso di prescrizione ripetibile deve avvenire dietro presentazione della prescrizione per via elettronica. Questo vale per tutti i medicamenti per uso umano, inclusi quelli che contengono sostanze stupefacenti prescritti mediante ricetta normale conformemente all’articolo 48 dell’ordinanza del 25 maggio 201164 sul con- trollo degli stupefacenti (OCStup). Si sta ancora valutando se anche l’emissione della ricetta per stupefacenti di cui all’articolo 47 OCStup e la sua presentazione debbano in futuro avvenire per via elettronica. I severi requisiti in materia di sicurezza a cui sono soggette le ricette per stupefacenti di cui all’articolo 47 OCStup devono in ogni caso continuare a essere garantiti. La prescrizione e la dispensazione di medicamenti veterinari non sono toccate da questo disciplinamento e continuano a essere assogget- tate alle disposizioni dell’OMVet. Anche la prescrizione di dispositivi medici e la presentazione di queste prescrizioni per il loro ritiro dovranno in futuro avvenire per via elettronica conformemente a quanto sancito dall’articolo 48 capoverso 2 LATer, secondo cui l’articolo 26 si applica per analogia ai dispositivi medici.

Chi elabora i dati è responsabile dell’impiego di sistemi per l’emissione e il ricevi- mento delle prescrizioni che garantiscano la protezione e la sicurezza dei dati. Si ap- plicano al riguardo i requisiti previsti dalla legislazione in materia di protezione dei

64 RS 812.121.1