Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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dati (legge federale del 25 settembre 202065 sulla protezione dei dati [LPD] e ordi- nanza del 31 agosto 202266 sulla protezione dei dati [OPDa]).
La digitalizzazione della prescrizione non modifica i requisiti minimi per la prescri- zione di cui all’articolo 51 OM.
Cpv. 6: per l’emissione e il ricevimento della prescrizione elettronica devono essere utilizzati sistemi che soddisfano i requisiti enumerati alle lettere a–c, cosa che sarà assicurata utilizzando sistemi conformi ai requisiti che il Consiglio federale emanerà in base al capoverso 7.
Lett. a: l’integrità e l’autenticità della prescrizione devono essere garantite. Già nel diritto vigente la firma elettronica sulla prescrizione elettronica deve soddisfare i re- quisiti di cui all’articolo 51 capoverso 2 OM, secondo cui si può scegliere tra la firma elettronica qualificata (cfr. art. 14 cpv. 2biscodice delle obbligazioni del 30 marzo 191167[CO] in combinato disposto con le disposizioni della legge federale del 18 marzo 201668 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali [legge sulla firma elettronica, FiEle]) o una via di trasmissione che disponga di funzioni di sicurezza equivalenti a quelle della firma elettronica qualificata in termini di garanzia dell’autenticità (quanto alla possibilità di stabilire che il documento provenga effettivamente dal mittente indicato), dell’inte- grità dei dati (protezione da falsificazioni) e della confidenzialità.
In futuro, su richiesta del paziente, la prescrizione potrà essere messa a disposizione in forma cartacea. In questo caso la firma elettronica vi dovrà figurare come compo- nente leggibile elettronicamente (p. es. codice QR), aspetto di cui si dovrà tener conto nell’adeguamento del diritto a livello di ordinanza (cpv. 7).
Lett. b: i diversi sistemi elettronici dei professionisti della salute devono essere inte- roperabili tra loro. Il Consiglio federale emanerà pertanto disposizioni specifiche sui requisiti concernenti l’interoperabilità dei sistemi utilizzati per l’emissione e la pre- sentazione delle prescrizioni, in particolare sui formati dei dati e sulle interfacce di trasmissione (cpv. 7), così da assicurare che la scelta del fornitore di prestazioni non sia limitata da ostacoli di natura tecnica e che ogni prescrizione emessa per via elet- tronica da un medico possa essere letta e utilizzata per ritirare i medicamenti prescritti in qualsiasi farmacia o drogheria della Svizzera.
Il medico emette la prescrizione in formato elettronico per mezzo di un’applicazione digitale di sua scelta. Per la trasmissione del documento, può scegliere tra diverse soluzioni. Se il medico ha aderito a una comunità o a una comunità di riferimento certificata secondo la LCIP, è già tenuto ad archiviare la prescrizione elettronica nella CIP (v. commento al punto 1.2.2) se il paziente ne possiede una. Indipendentemente dal fatto che il documento sia archiviato nella CIP o no, per la prescrizione elettronica va utilizzato il corrispondente formato di scambio non appena questo sarà sancito giu- ridicamente. L’articolo 51 capoverso 4 OM dovrà essere adeguato di conseguenza.
Lett. c: le soluzioni tecniche per la prescrizione elettronica devono garantire la con- sultazione in qualsiasi momento di informazioni aggiornate sullo stato attuale della prescrizione. Il Consiglio federale disciplina i requisiti corrispondenti (cpv. 7).
65 RS 235.1
66 RS 235.11
67 RS 220
68 RS 943.03