Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine

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riferimento certificata secondo la LCIP sono comunque già obbligati ad archiviarvi i documenti rilevanti per il trattamento quali il piano farmacologico (v. commento al punto 1.2.2). Come per la prescrizione elettronica (v. commento all’art. 26 cpv. 6) anche in questo caso chi elabora i dati è responsabile del rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati. Il paziente potrà inoltre decidere quali professionisti della salute potranno avere pieno accesso al piano farmacologico a fini di consulta- zione o di elaborazione.

Cpv. 3: il Consiglio federale può esonerare determinati professionisti della salute dall’obbligo di compilare o aggiornare un piano farmacologico oppure di eseguire e documentare una riconciliazione farmacologica. Così facendo si assicura che queste attività siano svolte soltanto da professionisti dalla salute che dispongono delle neces- sarie competenze per eseguire un’analisi delle interazioni con tutti i medicamenti.

Cpv. 4: per la compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico devono essere utilizzati sistemi interoperabili.

Il capoverso 5 delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare diversi aspetti.

Lett. a: sono dapprima disciplinati a livello di ordinanza i dati necessari e i tipi di medicamenti che devono figurare nel piano farmacologico, ossia: cognome e nome del paziente, sesso, anno di nascita, nome del preparato (nome del prodotto) o nome del principio attivo o dei principi attivi, quantità di principio attivo per unità (dose per unità), forma galenica, dosaggio, istruzioni per l’uso, durata del trattamento, motivo del trattamento, data di immissione e nome della persona che compila e/o aggiorna il piano farmacologico.

Per raggiungere l’obiettivo di migliorare la sicurezza della terapia farmacologica evi- tando interazioni tra medicamenti assunti parallelamente, in linea di principio devono essere inseriti nel piano farmacologico tutti i medicamenti che potenzialmente intera- giscono con altri medicamenti. Innanzitutto devono esservi inseriti i medicamenti sog- getti a prescrizione, inclusi quelli che il farmacista può dispensare senza prescrizione (art. 24 cpv. 1 lett. a LATer), e anche quelli che sono dispensati previa consulenza specialistica (art. 25 LATer). Secondo l’articolo 23 capoverso 2 secondo periodo LA- Ter, gli articoli 24–27 e 30 LATer non si applicano ai medicamenti in vendita libera (medicamenti della categoria E; cfr. art. 44 OM), i quali non vanno pertanto neppure inseriti nel piano farmacologico. Il Consiglio federale può definire a livello di ordi- nanza anche i tipi di medicamenti che non devono essere inseriti in un piano farma- cologico (potrebbe per esempio essere indicato escludere i medicamenti della medi- cina complementare).

Lett. b: anche per il piano farmacologico la scelta del fornitore di prestazioni non deve essere limitata da ostacoli di natura tecnica (cfr. commento all’art. 26 cpv. 6 in merito alla prescrizione elettronica). Va dunque assicurato che ogni piano farmacologico possa essere letto e aggiornato da tutti i professionisti della salute, il che significa che i diversi sistemi elettronici da questi utilizzati devono essere interoperabili. Per garan- tire l’interoperabilità, il Consiglio federale dovrà disciplinare i requisiti, segnatamente i formati dei dati e le interfacce di trasmissione, per i sistemi utilizzati per la compi- lazione e l’aggiornamento dei piani farmacologici.

La compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico dovranno avvenire in un’applicazione digitale a scelta dei professionisti della salute. Che il piano farmaco- logico sia archiviato nella CIP o no, per la compilazione va utilizzato il formato di scambio disciplinato dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 lettera b