Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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OCIP («Medication Card document»). Dopo di che, il piano farmacologico può essere messo a disposizione per via elettronica o consegnato in forma cartacea (cfr. com- mento al cpv. 2).
La versione cartacea non contiene appunti scritti a mano, è la stampa del piano farma- cologico compilato o aggiornato per via elettronica. Deve inoltre essere leggibile elet- tronicamente affinché il piano farmacologico possa essere letto ed elaborato per via elettronica (p. es. codice QR).
Art. 26b Sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti
Cpv. 1: al fine di ridurre gli errori nella terapia farmacologica in pediatria, ossia nel trattamento di persone minori di 18 anni, con l’introduzione dell’articolo 26b si rende obbligatorio l’utilizzo di sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti nelle strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari (cfr. in proposito com- mento al punto 1.3). Sulla base di dati come per esempio il sesso, il peso, l’altezza e altri fattori (indicazione, principio attivo ecc.), questi strumenti calcolano raccoman- dazioni di dosaggio e propongono medicamenti appropriati per i dati della terapia far- macologica inseriti. Se i dati inseriti nel sistema sono gestiti o memorizzati da un terzo (p. es. applicazione web, memorizzazione dei dati presso il fornitore del sistema), non deve essere possibile risalire all’identità dei pazienti; rendere noti dati sanitari a terzi non sarebbe infatti necessario allo scopo del trattamento dei dati (il calcolo dei do- saggi) e non sarebbe quindi proporzionale (cfr. art. 6 cpv. 2 LPD). Se si tratta invece di un sistema di calcolo del dosaggio dei medicamenti integrato nel sistema d’infor- mazione dei professionisti della salute (e i dati sono quindi memorizzati internamente o a livello locale) un riferimento alle persone è ammesso, poiché in questi sistemi sono memorizzati di norma tutti i dati dei pazienti. I sistemi elettronici di calcolo del do- saggio dei medicamenti vanno utilizzati sia per la prescrizione sia per la dispensazione e l’uso di medicamenti. Quando si dispensa o si usa (anche da parte del personale infermieristico) un medicamento che è già stato prescritto all’interno della stessa strut- tura, la prescrizione o il dosaggio non devono più essere verificati con lo strumento CDS.
Nella quotidianità clinica, gli strumenti CDS vanno intesi come un ausilio al processo decisionale e non sostituiscono il professionista della salute nel decidere la terapia farmacologica. Sono di importanza cruciale per la qualità dei sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti i dati o i dosaggi utilizzati da questi ultimi, i quali devono corrispondere alle raccomandazioni di dosaggio più recenti basate sull’evidenza. Nel settore dei medicamenti omologati per i bambini, ciò equivale ai dati figuranti nell’informazione professionale. In Svizzera, la banca dati di cui all’ar- ticolo 67a LATer contiene dosaggi nell’uso off-label. Va specificato che gli strumenti CDS di norma sono classificati come dispositivi medici (concetto che include anche i software); per poter essere immessi in commercio o attivati devono pertanto soddi- sfare i requisiti della legislazione svizzera in materia di dispositivi medici.
L’obbligo di utilizzare sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti si applica a tutte le strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari, indipenden- temente dal fatto che siano o meno fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal. Vi rientrano gli ospedali pediatrici «indipendenti» (Zurigo, Basilea, San Gallo), le clini- che pediatriche degli ospedali universitari e cantonali, i reparti di pediatria degli ospe- dali regionali, le cliniche pediatriche private e tutti gli altri ospedali che non dispon- gono di un’infrastruttura per la medicina pediatrica ma, per esempio, trattano