Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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Al fine di evitare la dispensazione non ammessa di medicamenti, vanno per esempio registrati i ritiri completi, i ritiri parziali o le prescrizioni dichiarate non valide. Se una prescrizione è eccezionalmente messa a disposizione in forma cartacea, sul docu- mento stampato deve figurare una componente leggibile elettronicamente (p. es. co- dice QR) che consenta di visualizzare lo stato della prescrizione.
Cpv.7: il Consiglio federale ha già emanato requisiti sulla prescrizione elettronica, finora facoltativa (art. 51 cpv. 2 OM), e sul suo formato (art. 51 cpv. 4 OM). La nuova norma di delega gli attribuisce ora esplicitamente la competenza di emanare altri re- quisiti riguardo ai sistemi da utilizzare per l’emissione e il ricevimento delle prescri- zioni, in modo tale da assicurare che le persone che emettono o ricevono le prescri- zioni possano adempiere agli obblighi che incombono loro secondo il capoverso 6.
Art. 26a Piano farmacologico e riconciliazione farmacologica
Cpv. 1: il piano farmacologico è un elenco dei medicamenti prescritti o dispensati che il paziente al momento assume o deve assumere, inclusi i medicamenti usati sul pa- ziente da professionisti dalla salute. In caso di assunzione parallela, il rischio che più principi attivi si influenzino a vicenda nell’organismo è maggiore nei pazienti con polimorbilità o con politerapia. L’obiettivo del piano farmacologico è aumentare la sicurezza della terapia farmacologica, l’accettazione e l’aderenza terapeutica (ossia il rispetto da parte del paziente della terapia prescritta) soprattutto in questo gruppo di pazienti. Per creare maggiore trasparenza nella terapia farmacologica e potere così riconoscere e contrastare precocemente il rischio di interazioni in presenza di una po- literapia, i professionisti della salute dovranno compilare un piano farmacologico sin dalla prima assunzione di un medicamento da parte del paziente, indipendentemente dalla durata della sua assunzione.
L’obbligo di compilare e aggiornare un piano farmacologico non modifica in alcun modo le attuali competenze e responsabilità dei professionisti della salute in riferi- mento alla prescrizione, alla dispensazione o all’uso di medicamenti.
Al momento della prescrizione, della dispensazione o dell’uso di un medicamento e prima di inserirlo in un piano farmacologico, i professionisti della salute sono tenuti a eseguire una riconciliazione farmacologica, ossia a confrontare i medicamenti pre- scritti a un paziente con tutti quelli già assunti da quest’ultimo.
La riconciliazione farmacologica e la relativa documentazione nonché la compila- zione o l’aggiornamento del piano farmacologico si riferiscono alle persone che pre- scrivono, dispensano o usano medicamenti (cfr. art. 24−26 LATer) e comprendono anche la dispensazione tramite vendita per corrispondenza (cfr. art. 27 LATer). Come per la cosiddetta «dispensazione sotto controllo», gli specialisti formati possono com- pilare o aggiornare il piano sotto la vigilanza di una persona autorizzata a dispensare medicamenti.
Cpv. 2: il piano farmacologico deve essere messo a disposizione del paziente in un formato leggibile elettronicamente e può essergli trasmesso per via elettronica o con- segnato in forma cartacea. Il piano farmacologico deve poter essere modificato nelle applicazioni messe a disposizione dei professionisti della salute e in seguito messo a disposizione del paziente in forma cartacea oppure per via elettronica. Dopo ogni ag- giornamento occorre avere cura che il paziente abbia a disposizione l’ultima versione del piano. Per la trasmissione elettronica va privilegiata la CIP, tenuto conto che i professionisti della salute che hanno aderito a una comunità o a una comunità di