Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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cellule prelevati restino un espianto o siano utilizzati per fabbricare un medicamento per terapie avanzate), per il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone decedute in futuro si dovrà operare una distinzione: il «modello del consenso» attualmente in vi- gore nel contesto del diritto in materia di trapianti (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a legge sui trapianti, secondo cui è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se essa ha dato il proprio consenso) con la n-legge sui trapianti 2021 sarà sostituito dal «modello del consenso presunto» (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b n-legge sui trapianti 2021, secondo cui è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cel- lule da una persona deceduta se la persona non si è opposta al prelievo). Il «modello del consenso presunto» non è tuttavia applicabile agli espianti standardizzati, per i quali continua esplicitamente a vigere il «modello del consenso» (cfr. art. 8 cpv. 5 primo periodo n-legge sui trapianti 2021).
Cpv. 2 e 3: in questi due capoversi è disciplinato il ruolo degli stretti congiunti e della persona di fiducia. Se la persona deceduta non ha espresso la propria disponibilità alla donazione, questi ultimi possono acconsentire al prelievo tenendo conto della volontà presunta della persona deceduta. La volontà della persona deceduta prevale sempre su quella degli stretti congiunti. Il prelievo non è consentito se non ve ne sono o se questi non sono raggiungibili. Infine, la persona di fiducia subentra agli stretti congiunti se è comprovato che la persona deceduta le ha delegato la decisione circa il prelievo di organi, tessuti o cellule. Il presente disciplinamento corrisponde essenzialmente a quello della n-legge sui trapianti 2021 (art. 8 cpv. 3−6 e 8a).
Cpv. 4: il prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta per la fabbrica- zione di un medicamento per terapie avanzate può avvenire solo se ne è stata accertata la morte. Il rimando all’articolo 9 della legge sui trapianti assicura che riguardo al criterio e all’accertamento della morte si applichino le prescrizioni della legge sui tra- pianti.
Cpv. 5: mentre i capoversi 1–4 disciplinano il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone decedute, il presente capoverso contiene le condizioni concernenti il prelievo da persone viventi. In base a questo il prelievo è consentito se la persona interessata è maggiorenne e capace di discernimento, è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto e non sussiste un grave rischio per la sua vita o la sua salute (cfr. art. 12 lett. a−c legge sui trapianti, che stabilisce identicamente le condizioni per il prelievo da persone viventi nel quadro di detta legge).
Cpv. 6: vi sono costellazioni in cui gli organi, i tessuti o le cellule di una persona vivente vengono dapprima prelevati a scopi diversi dalla fabbricazione di un medica- mento (organi, tessuti o cellule possono per esempio «risultare» da un intervento chi- rurgico). I requisiti dell’informazione esauriente e del consenso all’utilizzo dato libe- ramente e per scritto assicurano che questi organi, tessuti o cellule non possano essere utilizzati per la fabbricazione di un medicamento contro la volontà della persona vi- vente. Se la persona dalla quale sono stati prelevati in vita organi, tessuti o cellule «per scopi diversi» è già deceduta, si applicano i capoversi 1‒3. Un disciplinamento analogo esiste già nella legge sui trapianti (cfr. l’art. 5 di detta legge).
Cpv. 7: l’utilizzo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti non è consentito se non sono state rispettate le prescrizioni concernenti l’informazione e il consenso di cui ai capoversi 1−3 e 5 (lett. a). Questo disciplinamento corrisponde all’articolo 7a n-legge sui trapianti 2023.
Già l’articolo 2a capoverso 5 n-legge sui trapianti 2023 sancisce che la fabbricazione di espianti standardizzati è ammessa unicamente se gli organi, i tessuti o le cellule non