Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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Art. 41f Informazione e consenso della donatrice, indipendenza delle persone
coinvolte e divieto di influenza in vista dell’utilizzazione di tessuti o cellule embrionali o fetali
I requisiti concernenti l’informazione e il consenso stabiliti nei capoversi 1 e 3 si ri- fanno a quelli dell’articolo 39 n-legge sui trapianti 2023, si riferiscono unicamente a tessuti o cellule embrionali o fetali destinati alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate e concernono unicamente la donna incinta o la donatrice. A una donna incinta può dunque essere chiesto il consenso all’utilizzazione di tessuti o cel- lule embrionali o fetali per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate solo dopo che ha deciso di interrompere la gravidanza. La donatrice deve essere informata in maniera esauriente circa l’utilizzazione prevista e avervi acconsentito liberamente e per scritto. Inoltre, il capoverso 2 disciplina l’indipendenza delle persone coinvolte e il divieto di influenza (cfr. l’analoga prescrizione di cui all’art. 41 legge sui tra- pianti).
Art. 41g Informazione e consenso della coppia interessata, indipendenza delle
persone coinvolte e divieto di influenza in vista della derivazione e dell’utilizzazione di cellule staminali provenienti da embrioni
soprannumerari
L’articolo 41g corrispondente essenzialmente all’articolo 40 n-legge sui trapianti 2023 (da abrogare nel quadro del presente avamprogetto) e disciplina l’informazione e il consenso della coppia interessata in riferimento alle cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari destinate alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Inoltre, il capoverso 6 disciplina l’indipendenza delle persone coinvolte e il divieto di influenza (cfr. l’analoga prescrizione di cui all’art. 41 legge sui trapianti).
Art. 41h Principio e divieti
Cpv. 1: dal punto di vista materiale, questa disposizione si basa sull’articolo 37 capo- verso 1 n-legge sui trapianti 2023, che viene adeguato con il presente avamprogetto.
Cpv. 2: i divieti di cui al capoverso 4 lettere a–c si rifanno a quelli di cui all’articolo 37 capoverso 2 (n-)legge sui trapianti (2023). È inoltre esplicitamente menzionato il «principio della gratuità» (v. anche art. 41c).
Cpv. 3: il rimando ad altri divieti di cui alla LCel corrisponde tel quel a quello di cui all’articolo 37 capoverso 3 n-legge sui trapianti 2023, che verrà abrogato con il pre- sente avamprogetto. Oltre agli obblighi di diligenza generali di cui nella presente legge (art. 3 cpv. 3) si applicano gli obblighi di diligenza «speciali» della legge sui trapianti (v. commento all’art. 41b cpv. 4) concernenti il test obbligatorio, l’elimina- zione e l’inattivazione di agenti patogeni e l’obbligo di caratterizzazione.
Art. 41i Obbligo di autorizzazione
La presente disposizione prevede diversi obblighi di autorizzazione (autorizzazioni d’esercizio) in riferimento agli embrioni soprannumerari e alla derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari.
La derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari (lett. a) è già assog- gettata all’obbligo di autorizzazione dall’articolo 38 capoverso 1 n-legge sui trapianti 2023; l’articolo 41f lettera a riprende questa norma sul piano materiale. L’obbligo di