Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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rilascia l’autorizzazione sia quella alla quale deve essere presentata la notifica e disci- plina anche le condizioni corrispondenti. Nell’eventualità in cui sia previsto un ob- bligo di notifica o di autorizzazione, appare opportuno designare Swissmedic quale autorità competente.
Sezione 6c: Disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzate
fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule vitali di origine
animale
Art. 41m Obblighi del titolare dell’omologazione
Il presente articolo disciplina gli obblighi del titolare dell’omologazione analoga- mente all’articolo 44 della legge sui trapianti vigente (che si riferisce però al «titolare dell’autorizzazione»). L’articolo 2a capoverso 1 lettera c numero 2 n-legge sui tra- pianti 2023, che sarà abrogato con la presente revisione, dichiara applicabile per ana- logia l’articolo 44 della legge sui trapianti; questo rimando per analogia sarà sostituito da un disciplinamento «esplicito» nella LATer. Nel contesto del trattamento dei me- dicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundeciesnu- mero 3 LATer occorre assicurare l’implementazione di tutte le misure che permettano di riconoscere immediatamente potenziali malattie infettive e di adottare gli eventuali provvedimenti necessari70. Nonostante negli ultimi anni siano stati ottenuti successi in parte rivoluzionari nel settore degli xenotrapianti, la ricerca nel campo dei medica- menti per terapie avanzate è ancora relativamente giovane ed è difficile stimarne i potenziali rischi sin dall’inizio. Nell’ottica della protezione della popolazione è dun- que giustificato che la LATer imponga al titolare dell’omologazione l’obbligo di at- tuare le misure di cui alle lettere a–f. Non appare invece opportuno assoggettare per legge a questi obblighi la persona/il servizio che usa o dispensa tali medicamenti, con- siderato che il titolare dell’omologazione, in quanto interlocutore centrale, può esigere il rispetto di determinati obblighi da parte delle persone/dei servizi che usano o di- spensano medicamenti, per esempio mediante accordi sulla qualità. Per il rimanente, in merito alle misure di cui alle lettere a–f si rimanda al messaggio concernente la legge sui trapianti71.
Art. 41n Applicabilità della legge sui trapianti
Il presente articolo assicura, in quanto disposizione di raccordo, la necessaria inter- faccia con le disposizioni della legge sui trapianti concernenti gli xenotrapianti (cfr., di quest’ultima, Capitolo 3: Impiego di organi, tessuti e cellule di origine animale). Già l’articolo 2a capoverso 1 lettera c numero 1 n-legge sui trapianti 2023 rimanda, tra gli altri, agli articoli 45−48 della legge sui trapianti. La specificazione «per analo- gia» è qui tuttavia necessaria perché gli articoli 45−48 della legge sui trapianti vanno letti nel contesto degli xenotrapianti e quindi non possono essere applicati tel quel alla luce della LATer (qui si tratta dell’uso su un essere umano, p. es. per via orale o en- dovenosa, di un medicamento costituito da organi, tessuti o cellule di origine ani- male); in questo modo si intende inoltre sottolineare che il diritto concernente gli agenti terapeutici da emanare a livello di ordinanza non dovrà affatto essere identico
70 Cfr. in proposito il già menzionato messaggio concernente la legge sui trapianti, FF 2002 15, pag. 143.
71 FF 2002 15, pag. 143