Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine

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vigente articolo 42a capoverso 2 LATer. Con il presente ampliamento della disposi- zione, si crea la base legale per vietare l’impiego di medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici. Questo divieto resta necessario anche se non sono più rilasciate omologazioni per medicamenti veterinari con i principi attivi in questione o le corrispondenti omologazioni sono revocate. In questo modo si vuole evitare l’importazione di medicamenti veterinari con i principi attivi in questione o il cambiamento di destinazione di medicamenti per uso umano. L’adeguamento al di- ritto dell’UE è inoltre appropriato perché il divieto d’impiego di determinati principi attivi antimicrobici è in linea anche con la Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (StAR)74, ed è quindi nell’interesse della salute pubblica.

La Svizzera deve però anche assicurare che non giungano nell’UE da Paesi terzi at- traverso la Svizzera animali da reddito trattati con medicamenti con determinati prin- cipi attivi antimicrobici o i prodotti di tali animali. Il divieto di importazione da Paesi terzi di animali trattati con determinati principi attivi antimicrobici e dei prodotti di tali animali deve essere introdotto nell’ordinanza del 18 novembre 201575 concer- nente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traf- fico con Paesi terzi. Questa vale peraltro anche per gli animali trattati con medicamenti con principi attivi antimicrobici al fine di accrescerne le prestazioni e per i prodotti di tali animali.

Conformemente al regolamento (UE) 2019/6 (art. 37 par. 3; art. 152 par. 1 c. 2), l’im- piego nella medicina veterinaria di principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano non può più essere omologato, rispettivamente le omologazioni esi- stenti vanno revocate. Nell’articolo 42a è creata l’esplicita base legale. Poiché questi principi attivi vanno vietati in Svizzera al fine di mantenere la capacità di esportazione dei prodotti di origine animale, e quindi non avrebbe senso omologare medicamenti veterinari con simili principi attivi, il divieto di autorizzazione previsto dall’ordinanza (UE) 2019/6 va ripreso nel diritto svizzero. Attualmente non sono omologati medica- menti veterinari con i principi attivi antimicrobici in questione. È tuttavia possibile che all’elenco dell’UE si aggiungano ulteriori principi attivi. Pensando a questa even- tualità, il Consiglio federale deve prevedere termini transitori adeguati per la vendita delle giacenze. Anche il diritto dell’UE in materia di medicinali veterinari prevede che i medicinali veterinari immessi sul mercato ai sensi del diritto previgente possono continuare a essere commercializzati fino al 29 gennaio 2027, anche se non conformi alle nuove disposizioni (art. 152 par. 2 regolamento (UE) 2019/6).

Visto che il diritto dell’UE non prevede alcun divieto per l’impiego e l’autorizzazione di principi attivi antiparassitari, né alcuna revoca di autorizzazioni, anche la LATer rinuncia a limitazioni in questo senso.

Le limitazioni dell’impiego nella medicina veterinaria di medicamenti con principi attivi antimicrobici o dell’omologazione di medicamenti veterinari con tali principi attivi devono in linea di principio essere armonizzate con le normative estere per as- sicurare la migliore efficacia possibile nell’ottica della riduzione delle resistenze. Con lo stralcio del criterio di dover tenere «conto delle normative estere», al Consiglio federale è tuttavia data la possibilità di prevedere misure anche indipendentemente dalle normative estere se circostanze fattuali speciali lo richiedono.

74https://www.usav.admin.ch > L’USAV > Strategie > Strategia resistenze agli antibiotici

(StAR)

75 RS 916.443.10