Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 87 pagine
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standardizzati e l’impiego di questi ultimi prodotti non sono più disciplinati. I corri- spondenti obblighi di diligenza sono ora disciplinati nella LATer (art. 3 cpv. 3).
Art. 5 Organi, tessuti o cellule prelevati per uno scopo diverso dal trapianto
o provenienti da un intervento medico o da un parto
L’articolo 5 deve essere modificato perché le disposizioni concernenti gli espianti standardizzati sono abrogate nella legge sui trapianti. Il presente articolo è inoltre for- mulato in maniera lievemente più precisa, ma sul piano materiale non cambia nulla.
La presente disposizione disciplina a quali condizioni organi, tessuti e cellule prelevati per uno scopo diverso dal trapianto o provenienti da un intervento chirurgico o da un parto possono essere impiegati a scopi di trapianto. Le condizioni per tale impiego sono – a seconda della costellazione – l’informazione nonché il consenso oppure l’as- senza di opposizione.
Esempi tipici sono:
- gli organi domino81;
- le parti ossee della testa o del collo del femore provenienti da interventi di sostituzione dell’anca;
- le cellule staminali del sangue del cordone ombelicale;
- la membrana amniotica proveniente da parti cesarei e utilizzata in oftalmolo- gia;
- i feti provenienti da interruzioni di gravidanza.
Qualora siano impiegati a scopo di trapianto, a questi organi, tessuti e cellule si appli- cano le disposizioni della presente legge: devono essere rispettati gli obblighi di dili- genza, notifica e autorizzazione nonché le regole dell’attribuzione di organi. Tuttavia, poiché il prelievo di organi, tessuti e cellule è avvenuto per scopi diversi dal trapianto oppure questi provengono da un intervento medico o da un parto, nessuna delle di- sposizioni della legge sui trapianti concernenti il prelievo, ad eccezione delle prescri- zioni di cui all’articolo 5 in materia di informazione e di consenso od opposizione, è applicabile. Questo riguarda in particolare anche le disposizioni concernenti il con- trollo postoperatorio dello stato di salute dei donatori.
Art. 7 cpv. 1 lett. b
Il disciplinamento concernente gli espianti standardizzati è stralciato. La gratuità di organi, tessuti e cellule destinati alla fabbricazione di medicamenti per terapie avan- zate sarà in futuro disciplinata nell’articolo 41c LATer.
Art. 7a Divieto di impiego di organi, tessuti o cellule prelevati illecitamente
Il divieto di impiego di organi, tessuti o cellule prelevati illecitamente per la fabbrica- zione di espianti standardizzati è stralciato. Il corrispondente disciplinamento figura ora all’articolo 41a capoverso 7 lettera a LATer.
81 FF 2002 15 pag. 117 e segg.