Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine
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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Art. 2 lett. c: sussistono problemi di comprensione della definizione della zona di consegna e della UCS zona di ritiro, in quanto non Ë chiaro a quale distanza tale zona debba essere rispetto a un posto
di parcheggio corrispondente.
Art. 2 lett. d: stralciare la parola «almeno». L’utilizzo per un determinato tratto stradale implica che ZH, OW, NW, possa essere utilizzato solo su tale tratto. SG, TG, SH,
CDSCS, SCPCS, UCS, ACVS, FOR, KpOW
Sostanziale respingimento (risposta negativa nel questionario o parere equivalente)
ZH, BE, ZG, BS, DTC, Swissmoves
Per facilitare la comprensione e per assegnare diritti e doveri dei conducenti e di altri, le definizioni BE, BS dei termini dovrebbero essere meglio armonizzate con i vigenti livelli previsti su scala
internazionale secondo la norma SAE J3016 (Level I, II, III).
Occorrerebbe definire il termine ´operatoreª. BS
Art. 2c: l’utilizzo di un apposito sistema di automazione potrebbe consentire al conducente di Swissmoves abbandonare il dispositivo di guida durante la manovra di parcheggio (art. 3 cpv. 3bisONC). In
questo modo, la zona di consegna non Ë necessaria, in quanto il conducente o i passeggeri,
possono rimanere a bordo. Riteniamo che debba essere consentito il parcheggio del veicolo a
guida automatizzata con i passeggeri ancora a bordo, come gi‡ accade oggi con il livello di
automazione 2.
Art. 2 lett. c: sussiste un problema di comprensione della definizione della zona di consegna e BS della zona di ritiro in quanto non Ë chiaro a quale distanza tale zona debba essere rispetto a un
posto di parcheggio corrispondente.
Art. 2 lett. d: qui si dovrebbe stralciare la parola «almeno». L’utilizzo per un determinato tratto
stradale implica che possa essere utilizzato solo su tale tratto.
Questa disposizione dovrebbe essere spiegata meglio nel rapporto, dal momento che i termini DTC utilizzati nelle definizioni non sono autoesplicativi. Per esempio: qual Ë la differenza tra un posto
di parcheggio e un’area di parcheggio? PerchÈ un veicolo senza conducente puÚ avere un
conducente sebbene sia esso stesso definito come senza conducente?
Lett. a: nell’ordinanza la definizione del termine ´sistema di automazioneª Ë diversa da quella
presente nella LCStr. La nuova definizione non fa pi˘ riferimento alla ´funzione di guidaª secondo
l’ODD, ma solo alla durata di tempo durante la quale il veicolo deve essere in grado di controllarsi
da sÈ. In tal modo non Ë chiaro se saranno rilevati solo i veicoli a guida automatizzata senza ODD
limitato, cosa che non era certo nelle intenzioni. Ci si puÚ chiedere se la lettera a sia effettivamente
necessaria, dal momento che crea piuttosto confusione e potrebbe in realt‡ essere stralciata.
Il sistema di automazione dovrebbe essere definito come ´tecnologicamente neutroª. I
componenti di cui Ë costituito il sistema di automazione dovrebbero essere determinati dalla
tecnologia e non predefiniti dallo Stato in un’ordinanza. L’aggiunta di «in particolare» chiarirebbe
eventualmente questo aspetto.
Ulteriori modifiche sarebbero le seguenti:
anziché «per» → «durante»;
anzichÈ ´garantire [...] in sicurezzaª solo ´garantireª (perchÈ altrimenti pleonastico)
anziché «un certo periodo di tempo» → «non appena attivato».
Lett. b: in questa definizione non Ë del tutto chiaro se sia compreso solo il livello L3 o anche L4.
Una breve nota nei commenti sarebbe utile.
Lett. d: questa definizione è diversa dalla descrizione presente nell’articolo 25c capoverso 1
LCStr, poichÈ ´[non] necessitanoª e ´senza la presenzaª non hanno lo stesso significato.
Pertanto non Ë chiaro se, con ´almenoª, si voglia intendere che dovranno essere inclusi anche i
veicoli L5, il che sarebbe tuttavia in contraddizione con la necessit‡ di avere un operatore.
Dal momento che Ë considerato conducente anche colui che comanda manualmente il veicolo, il
rapporto dovrebbe chiarire se la lettera d parla solamente del conducente all’interno del veicolo.
Oltre a ciÚ, la definizione dovrebbe essere meglio precisata nel rapporto. In realt‡ non viene
definito solo il veicolo, bensÏ il suo utilizzo temporaneo senza conducente, dal momento che un
veicolo puÚ essere utilizzato (manualmente) anche con conducente. Quindi, un veicolo senza
conducente non Ë progettato per muoversi (temporaneamente) senza conducente, ma Ë
semplicemente in grado di farlo. Nel testo tedesco il pronome relativo ´dasª Ë riferito al sistema e
non al veicolo, sebbene sia il veicolo che percorre i tratti (cfr. il testo francese). Qui si dovrebbe
40/131 ASTRA-D-63D73401/674