Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine

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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Dubitiamo che la segnalazione effettuata di responsabilit‡ propria funzioni. Nel caso di incidenti UR, OW, NW, SH, con il coinvolgimento di veicoli a guida automatizzata, la segnalazione alla polizia deve essere AR, AI, TI, VS, GE, obbligatoria. asa

In questo punto va inserita la nota secondo cui l’articolo 51 capoverso 2 LCStr continua a essere UR valido (informazione alla polizia in presenza di feriti).

Il termine di 14 giorni Ë troppo breve. BE, NW, SH

In linea di principio siamo d’accordo con questa norma. Chiediamo perÚ che, in caso di incidenti Mobilit‡ pedonale con feriti gravi o morti, il termine di notifica sia ridotto a tre giorni lavorativi.

Si deve perÚ evitare che diversi servizi, detentore, polizia, ufficio della circolazione stradale BE notifichino lo stesso caso con scadenze diverse. Meglio sarebbe se ci fosse un servizio di notifica

centrale.

L’importante è che siano informati tutti i servizi e che l’obbligo di segnalazione avvenga in tutte L-drive le direzioni.

L’USTRA dovrebbe segnalare gli incidenti del caso anche ai Cantoni e alle autorit‡ competenti NW, SH per il rilascio delle autorizzazioni. Tale notifica dovrebbe essere effettuata dall’USTRA a livello

centrale, dal momento che la polizia non viene a conoscenza di tutti i sinistri.

In caso di evento, ai detentori dei veicoli andrebbe ricordato l’obbligo di segnalazione. Se è UPSA trascorso molto tempo dalla prima istruzione, l’obbligo di segnalazione può essere stato

dimenticato.

Le esperienze devono confluire anche nella formazione di operatori e altri utenti della strada. Routiers

Cpv. 1: in che modo il detentore deve effettuare una segnalazione diretta all’USTRA? Queste BE scadenze dovrebbero probabilmente essere annotate anche sulla licenza di circolazione, come

avviene per la notifica ´cambio di indirizzo entro 14 giorniª. In alternativa si potrebbe prevedere

che sia il veicolo stesso a dover fare direttamente una comunicazione in tal senso.

Cpv. 1: in deroga al diritto UE, questa disposizione trasferisce gli obblighi di segnalazione del Posta, SAAM, costruttore di cui al regolamento di esecuzione 2022/1426 al detentore di un veicolo senza AMAG conducente. Il testo del diritto UE viene in parte ripreso e in parte modificato (p. es. veicolo

´senza conducenteª anzichÈ ´completamente automatizzatoª).

Per il fondamento giuridico di questo nuovo obbligo legale in capo al detentore si rimanda

all’articolo 12 capoverso 4 LCStr, sulla cui base Ë stata regolamentata la successiva verifica delle

approvazioni del tipo nell’OATV che prevede l’esame delle approvazioni del tipo a spese del

titolare dell’approvazione (art. 26 OATV). Dal momento che, con la vendita del veicolo, il titolare

consegue un fatturato con utile, questa assunzione dei costi Ë giustificata. Il detentore si trova

invece in una situazione diversa e non è contemplato nell’articolo 12 capoverso 4 LCStr. Manca

una base legale per l’introduzione di un obbligo di segnalazione del detentore.

Cpv. 2: la disposizione non spiega da dove la polizia riceva queste informazioni o come se le NW, SH, SG, procuri. Non è chiaro nemmeno il rapporto con l’articolo 51 LCStr/articolo 34 OETV. SAAM, AMAG, VBZ

Cpv. 3: questo obbligo Ë eccessivamente gravoso. SAAM, AMAG,

VBZ, Mobility

Con l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) si creerebbe un AXA obbligo di segnalazione per gli assicuratori di responsabilit‡ civile, che comporterebbe un onere

notevole e causerebbe spesso notevoli ritardi nelle segnalazioni.

In linea di principio è giusto che l’eventuale segnalazione sia effettuata solamente dopo la

conclusione, perché solo a quel punto si avrà a disposizione l’intera documentazione. Tuttavia,

per una parte considerevole di sinistri la chiusura avviene dopo parecchi anni. Considerato il

rapido avanzamento tecnologico nel settore dell’intelligenza artificiale, il guadagno di conoscenze

e il valore aggiunto che si avrebbero da una segnalazione effettuata anni dopo l’incidente

sarebbero probabilmente ridotti.

L’interesse dell’autorità dovrebbe essere quello di venire a conoscenza di un incidente nel minor

tempo possibile. Di conseguenza, dovrebbe essere la polizia a fare la segnalazione, come

giustamente previsto nell’articolo 14 capoverso 2, e non gli assicuratori di responsabilit‡ civile.

Allo stesso tempo, l’obbligo di segnalazione potrebbe comportare un onere non irrilevante per gli

assicuratori. Tale onere non Ë giustificato dal valore aggiunto della segnalazione perchÈ,

considerato il ritardo, non si ha nemmeno la certezza che ci sia un valore aggiunto. Per questo

motivo AXA rifiuta il previsto obbligo di segnalazione e consiglia di stralciare l’articolo 14

capoverso 3 del progetto.

64/131 ASTRA-D-63D73401/674