Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 67Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Si evince dal messaggio relativo all’articolo 14 capoversi 1 e 3 OGA che, prima dell’invio, i dati VD debbano essere anonimizzati. Non è chiaro tuttavia se l’anonimizzazione si applichi anche ai dati

inviati di cui ai capoversi 2, 4 e 5. Qualora le segnalazioni previste all’articolo 14 OGA

contenessero dati personali sensibili, il fondamento legale di tale trattamento non sarebbe

sufficiente.

Cpv. 3: questo obbligo Ë eccessivamente gravoso. DTC

Il capoverso 4 deve essere stralciato senza sostituzione. I Cantoni e le autorit‡ di LU immatricolazione non dispongono delle risorse e delle conoscenze specifiche necessarie per

gestire questo compito. Come alternativa proponiamo che l’esame delle aziende specializzate

legate a una marca sia effettuato ogni anno. Queste devono confermare la funzionalit‡ del

sistema di automazione all’attenzione delle autorit‡ di immatricolazione.

Art. 14 cpv. 4: attualmente in Svizzera non Ë previsto, nÈ organizzato, alcun controllo di VD funzionalità dei sistemi d’automazione durante l’esame periodico/straordinario cantonale. La sua

implementazione Ë invece la condizione necessaria per la rilevazione di eventuali irregolarit‡ del

sistema di automazione. ATTENZIONE: dovranno essere predisposti modalit‡ di accesso ai dati

del veicolo, verbali di controllo, strumentazione dedicata e moduli di segnalazione Cantone-

USTRA.

Art. 14 cpv. 4: in tutta la Svizzera devono valere ed essere attuati gli stessi requisiti per gli esami, auto-schweiz, senza eccezioni. Il margine d’interpretazione dei requisiti per gli esami deve essere ridotto al VFAS, minimo. economiesuisse

Cpv. 4: gli odierni organi di controllo si trovano a dover esaminare i sistemi di assistenza alla DTC guida, ma non sono adeguatamente attrezzati e non dispongono delle competenze necessarie.

Per gli esami di sistemi decisamente pi˘ complessi, come i veicoli automatizzati, gli organi di

controllo sono oggi ancor meno preparati o privi delle competenze necessarie. Per agli esami

periodici o straordinari gli organi di controllo dovrebbero pertanto allestire infrastrutture e

competenze adeguate oppure avere la possibilit‡ di accedere a un dispositivo di controllo definito

dall’USTRA.

Cpv. 5: questa disposizione puÚ essere dichiarata applicabile al massimo per analogia, perchÈ il

diritto UE sancisce un obbligo per i costruttori e non un obbligo per i detentori.

Domanda 16: Siete d’accordo con gli esami previsti per mantenere la sicurezza stradale e operativa dopo l’immatricolazione (art. 15)?

Sostanziale approvazione (risposta affermativa nel questionario o parere equivalente)

ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS, ACVS,

UPSA, asa, auto-schweiz, TCS, VFAS, upi, Posta, economiesuisse, FRS, Mobilit‡ pedonale, CI CDS, CCPCS,

CDDGP, CDSCS, Routiers, Pro Velo, SAAM, SBV, UCS, Suva, SCPCS, ASA, ATA, SPC, AMAG, FOR,

Greenpeace, KpOW, LOXO, Mobility, mybuxi, PPU, Swissmoves, TPG

PoichÈ la disposizione in esame riguarda esclusivamente i veicoli senza conducente, sarebbe TCS opportuno che ciò fosse precisato nel titolo dell’articolo o che si spostasse l’articolo al capitolo 5.

Riteniamo che gli esami proposti siano molto importanti. L’esame ufficiale di un veicolo deve PS, Pro Velo, ATA, essere effettuato anche nel caso in cui un veicolo parzialmente automatizzato di livello 3 (o Greenpeace, PPU superiore) causi un incidente e la polizia ritenga che il sistema di automazione non abbia

funzionato correttamente.

Il veicolo dovr‡ essere tolto dalla circolazione fino al superamento dell’esame successivo. ZH, SG, ZG, UR,

OW, NW, SO, SH, AR, AI, GR, AG, VS, NE, GE, JU, ACVS, asa, FOR, KpOW,

L’USTRA dovrebbe coinvolgere il Cantone nella decisione relativa all’esecuzione di un esame ZH, NW, SH, TG, ufficiale. ACVS, CDSCS,

UCS, SCPCS, FOR, KpOW

Secondo il commento all’articolo 15 capoverso 1, l’USTRA è tenuto a segnalare gli incidenti entro VD 10 giorni lavorativi. Nell’articolo, tuttavia, non è fornita alcuna indicazione in tal senso (né 10 giorni,

nÈ ´immediatamenteª ecc.).

In termini di tempo il rapporto usa espressioni come ´immediatamenteª, ´10 giorni lavorativiª, Posta, SAAM, termine ´opportunamente estesoª, senza che sia chiaro al lettore su quale base giuridica si AMAG fondino queste scadenze, chi vi sia vincolato e chi le possa estendere.

67/131 ASTRA-D-63D73401/674