Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 131 pagine
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Riferimento: ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
(es. lett. e (nuova)). L’autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni avrà così un solo
referente o un richiedente per ogni area di parcheggio.
Il sistema di parcheggio deve riconoscere i veicoli compatibili tramite requisiti standardizzati. AR
La condizione secondo cui solo il costruttore o una persona da lui autorizzata possono presentare NW domande per la gestione di aree per il parcheggio automatico sembra poco praticabile. » quindi
prevedibile che le aree di parcheggio saranno concepite solo per i veicoli di un costruttore, cosa
che non consente alcuna gestione ragionevole ed economica. Qui bisogna trovare una
formulazione neutra a livello di costruttore. Ove possibile, questa formulazione deve essere
allineata alla legislazione tedesca esistente.
PerchÈ le aree dovrebbero essere distinte per costruttore? Questa modalit‡ non puÚ funzionare CHO a lungo termine. Favorisce la monopolizzazione da parte dei costruttori.
Cpv. 1 e 2: i due capoversi possono essere cosÏ semplificati: ´I titolari in possesso di DTC un’approvazione del tipo per veicoli con sistema di parcheggio automatico possono presentare
una domanda di autorizzazione d’esercizio per l’area di parcheggio prevista nel Cantone nel cui
territorio si trova l’area di parcheggio interessata».
Se, ed eventualmente da chi, il titolare possa essere rappresentato Ë stabilito nel CC/CO o nel
diritto societario e nel CO e non rientra nella competenza dell’ordinanza.
Proposta: utilizzo del termine ´impianti per il parcheggioª Swissmoves
Art. 28 cpv. 1: l’articolo presuppone che il costruttore debba presentare una domanda di
autorizzazione per ciascun impianto per il parcheggio automatico. Cosa Ë previsto per gli impianti
per il parcheggio provvisori (eventi)?
Coerentemente con le osservazioni formulate sopra: un impianto per il parcheggio deve poter
essere utilizzato da un veicolo con sistema di parcheggio automatico indipendentemente dalla
tipologia e dal livello di equipaggiamento dell’impianto stesso.
Che ogni costruttore di veicoli a guida automatizzata debba presentare per ogni zona una ParkingSwiss domanda per il parcheggio senza conducente non Ë realizzabile. Si dovrebbero definire uno o
più standard per l’infrastruttura esterna al veicolo, che siano certificati in base ai requisiti dei
diversi sistemi di automazione definiti nell’approvazione del tipo per determinati tipi di veicolo.
Il gestore del parcheggio decide se offrire il parcheggio automatico. Questi dovr‡ quindi
presentare la domanda indicando l’infrastruttura esterna al veicolo che è stata scelta.
A nostro avviso, quando si fa riferimento alle aree per il parcheggio Ë opportuno distinguere tra VS gestione e allestimento. In effetti, occorre prima di tutto provvedere all’allestimento dell’area per
il parcheggio. Ad esempio, mediante la costruzione di una nuova area o l’installazione della
segnaletica necessaria. L’autorizzazione a gestire un sito già realizzato interviene invece in un
secondo momento. In un contesto di questo tipo, reputiamo che non sia stato menzionato il fatto
che l’allestimento di tali aree debba seguire le procedure cantonali (VS: secondo i casi, legge
sulle strade per la costruzione e/o l’utilizzo del suolo pubblico, legge sulle costruzioni,
autorizzazione della commissione cantonale per la segnaletica stradale.
La norma proposta non Ë al momento necessaria. Nessuno costruir‡ un parcheggio nel quale Mobilit‡ pedonale possono parcheggiare solo determinati modelli di alcune case costruttrici. Inoltre, gi‡ oggi
esistono parcheggi nei quali i veicoli non convenzionali possono essere parcheggiati
automaticamente.
La disposizione in esame Ë troppo restrittiva in quanto non consente di parcheggiare liberamente TPG in modo automatico. Ci chiediamo per quale ragione non si debba consentire a un veicolo privo
di conducente di parcheggiare liberamente in un posto vuoto, mentre se ne consente la
circolazione in maniera autonoma sulla rete stradale. Chiediamo pertanto una modifica in senso
meno restrittivo della disposizione.
Se il suo intento Ë quello di obbligare ciascun costruttore di automobili a presentare una domanda TCS di autorizzazione per la gestione di aree per il parcheggio (ad es. in un aeroporto), la norma in
esame pare irrealistica. Il metodo attuale, in cui un addetto prende il comando del veicolo, lo
parcheggia e lo consegna, sembra di gran lunga pi˘ semplice.
Cpv. 3: l’attestazione della funzionalità, diversa per ogni marca, deve essere richiesta in allegato ZG alla domanda e il testo dell’ordinanza deve essere integrato di conseguenza (p. es. lett. e).
Nota relativa al capoverso 3 lettera d: cosa si intenda nel caso concreto con ´collegamento radio DTC sufficiente e relativa latenzaª dipende dalle circostanze. Queste e altre domande relative ai
requisiti sono l’oggetto del progetto di ricerca USTRA MB4_20_02_E_01 «Minimum
requirements for an authorization to remotely drive automated vehicles in Switzerlandª.
90/131 ASTRA-D-63D73401/674