Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 15 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il sostegno della Confederazione a favore dell’IFF costituisce una misura che rientra nella promozione del federalismo in quanto caratteristica essenziale della Svizzera. In virtù della sua competenza intrinseca, la Confederazione è abilitata a legiferare, paral- lelamente ai Cantoni, a favore del sostegno di questo pilastro del sistema politico sviz- zero. L’ingresso dell’avamprogetto rinvia dunque a questa competenza citando l’arti- colo 173 capoverso 2 Cost.

Poiché le attività dell’IFF rientrano pure nell’ambito della cooperazione internazionale, della promozione della pace e dell’immagine della Svizzera all’estero, la legge si fonda anche sull’articolo 54 capoverso 1 Cost.

Tuttavia, come rilevato dal Consiglio federale nel suo parere alla mozione 19.3008, il fatto di privilegiare un istituto universitario rimane discutibile sul piano costituzionale.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente disegno non influisce sugli impegni internazionali della Svizzera.

Cionondimeno, poiché le attività dell’IFF rientrano nell’ambito della cooperazione inter- nazionale, della promozione della pace e dell’immagine della Svizzera all’estero, la legge contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 54 capoverso 2 Cost.

6.3 Forma dell’atto

Per l’atto da adottare è prevista la forma della nuova legge in senso formale. In effetti, come già rilevato dal Consiglio federale nel suo parere alla mozione 19.3008, l’attua- zione di quest’ultima implica una nuova base legale.

Conformemente all’articolo 164 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente atto normativo adempie questo requisito.

Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., le leggi federali sono sottoposte a referendum facoltativo. Il presente disegno di legge prevede esplicitamente il refe- rendum facoltativo (art. 8).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

L’avamprogetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie im- plicanti una nuova spesa unica di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.