Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 15 pagine
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all’estero, l’avamprogetto si fonda anche sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. (Politica estera).
Art. 1 Oggetto
Questa disposizione menziona l’oggetto dell’avamprogetto, che disciplina gli aiuti finan- ziari della Confederazione a favore dell’IFF. Si tratta più precisamente di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu. Poiché l’IFF non ha personalità giuridica, per concedergli dei sussidi è necessario passare per il tramite dell’Università di Friburgo, alla quale è aggregato.
Art. 2 Attività sussidiate
Il capoverso 1 precisa le attività che possono essere sussidiate dalla Confederazione, se i crediti sono sufficienti. La Confederazione, infatti, può concedere aiuti finanziari soltanto nei limiti dei crediti stanziati dal Parlamento (art. 7 lett. h LSu).
Le attività sussidiabili rientrano in tre ambiti. Il primo ambito (art. 2 cpv. 1 lett. a) è quello della promozione del federalismo a livello internazionale fondata sull’esperienza della Svizzera. Gli aiuti finanziari permetteranno ad esempio di accogliere delegazioni stra- niere per spiegare loro il funzionamento del federalismo elvetico, rispondere alle loro domande e aiutare altri Paesi a trovare soluzioni di buon governo ispirate al sistema svizzero. Si tratta di promuovere a livello internazionale la competenza svizzera in ma- teria di federalismo, inclusi il rispetto dei diritti umani, la democrazia, la pace e lo svi- luppo, il che contribuisce pure alla buona immagine del nostro Paese all’estero. Questo primo ambito è più specificamente connesso alle attività internazionali dell’IFF.
Va notato che in passato si riteneva che queste ultime potessero rientrare nella coope- razione internazionale di cui nella legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RS 974.1) con le relative ordinanze e nella legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo (RS 193.9). È d’altronde su questa base che la DSC (DFAE) ha accordato il suo finan- ziamento al Centro internazionale dell’IFF (cfr. numero 1.3.1). L’articolo 2 capoverso 1 lettera a del presente avamprogetto dovrà essere interpretato in modo da coprire anche questo tipo di attività, che non saranno dunque più finanziate per altre vie, in particolare dalla DSC (DFAE).
Le attività d’informazione, consulenza e sensibilizzazione connesse al federalismo svizzero costituiscono il secondo ambito sussidiabile (art. 2 cpv. 1 lett. b). L’IFF potrà in tal modo potenziare il suo ruolo d’interlocutore in materia di federalismo in Svizzera. Questi aiuti permetteranno all’IFF in particolare di rispondere a domande, dell’Ammini- strazione federale o di altre entità, concernenti il federalismo senza troppe complica- zioni e formalità, al pari di un organo di contatto permanentemente disponibile. Gli aiuti finanziari consentiranno inoltre all’IFF di sensibilizzare in particolare gli attori pubblici sulle questioni connesse al federalismo. Va da sé che nella misura del possibile l’IFF dovrà continuare a cercare di coprire i costi di queste attività fatturando le sue presta- zioni ai beneficiari direttamente interessati.