Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 15 pagine
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finanziamento. Nella fattispecie, ciò significa in particolare che la fatturazione delle pre- stazioni negli ambiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’avamprogetto non consente da sola a coprire i costi. Questo sembra effettivamente essere il caso per le attività a livello internazionale, che sono più onerose e i cui costi possono essere coperti solo rara- mente dai Paesi partner, che sovente sono in via di sviluppo. Per contro, è meno plau- sibile che la suddetta condizione si realizzi nell’ambito delle attività a livello nazionale.
Con l’avamprogetto, l’IFF dovrà continuare a fare capo agli sforzi autonomi che si pos- sono ragionevolmente pretendere. L’articolo 5 capoverso 2 prevede infatti dei requisiti per il finanziamento.
Secondo l’articolo 6 lettera e LSu, occorre pure che il compito non possa essere adem- piuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale. Nella fattispecie, gli aiuti finanziari della Confederazione permetteranno all’IFF di garantire le sue attività di base, a livello nazionale e internazionale, negli ambiti previsti all’articolo 2 capoverso 1 dell’avamprogetto.
Conformemente all’articolo 7 lettera f LSu, devono possibilmente essere previsti aiuti d’avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo. Nella fattispecie, l’avam- progetto prevede aiuti finanziari a titolo di finanziamento di base, conformemente agli obiettivi della mozione 19.3008. Non è prevista una limitazione temporale, ma i sussidi sono concepiti in modo da lasciare alla Confederazione la facoltà di accordarli o rifiutarli secondo il suo libero apprezzamento.
L’articolo 7 lettera h LSu prescrive inoltre che le disposizioni legali che disciplinano gli aiuti finanziari debbano per quanto possibile tenere conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando le prestazioni alle disponibilità creditizie e sta- bilendo quote massime. Questi criteri figurano nell’avamprogetto (cfr. art. 2 e 5). Sono pure previsti meccanismi atti a consentire alla Confederazione di verificare l’utilizzo degli aiuti finanziari e di ottenere tutte le informazioni necessarie (art. 6 e 7).
6.7 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto non prevede deleghe di competenze legislative.
6.8 Protezione dei dati
L’avamprogetto non prevede alcun trattamento di dati personali degni di particolare protezione. La Confederazione ha il diritto di chiedere le informazioni e l’accesso ai documenti di cui ha bisogno per determinare l’ammontare degli aiuti finanziari.