Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 15 pagine

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degli ambiti d’attività di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b e c. Secondo il capo- verso 2 lettera a, gli aiuti finanziari non possono superare la metà delle spese previste in ogni ambito d’attività. Questa disposizione mira a fare in modo che il beneficiario compia, conformemente alla LSu, sufficienti sforzi di autofinanziamento e non dipenda unicamente dagli aiuti finanziari della Confederazione. In seguito, secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera b gli aiuti finanziari non possono superare la quota delle spese pre- viste non coperta da altre fonti di finanziamento. Se le altre fonti di finanziamento co- prono ad esempio il 60 per cento dei costi delle attività rientranti in uno degli ambiti di attività di cui all’articolo 2 capoverso 1, la quota di aiuti finanziari concessa dalla Con- federazione ammonterà al massimo al 40 per cento.

Conformemente alla LSu, sono considerate soltanto le spese necessarie a un’esecu- zione efficace ed economica delle attività per le quali sono chiesti gli aiuti finanziari.

Art. 6 Allestimento di rapporti

Il capoverso 1 prevede che l’Università di Friburgo allestisca annualmente un rapporto all’attenzione dell’UFG in cui riferisce sull’utilizzo degli aiuti finanziari da parte dell’IFF.

Secondo il capoverso 2, l’Università di Friburgo incarica l’ufficio di revisione esterno di esaminare il rapporto e il rispetto delle condizioni di utilizzo degli aiuti finanziari. In se- guito invia il rapporto dell’ufficio di revisione esterno all’UFG. Questa disposizione mira a permettere un controllo indipendente del rapporto concernente l’utilizzo degli aiuti finanziari.

Art. 7 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

Il capoverso 1 precisa che l’UFG può chiedere all’Università di Friburgo le informazioni e l’accesso ai documenti di cui ha bisogno per attuare il presente avamprogetto. Questa disposizione consente ad esempio all’UFG di chiedere informazioni supplementari al fine di stabilire l’ammontare degli aiuti finanziari.

Secondo il capoverso 2, l’UFG può chiedere all’ufficio di revisione o a un’impresa di revisione di chiarire determinati punti. Le spese che ne derivano sono a carico dell’IFF.

In combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 7 fornisce all’UFG strumenti adeguati per controllare il rispetto delle condizioni della concessione degli aiuti finanziari.

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

Il disegno di legge sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

5 Ripercussioni

La normativa proposta consente di attuare la mozione 19.3008 adottata dal Parla- mento. Dato che introduce la possibilità di accordare aiuti finanziari avrà ripercussioni finanziarie in particolare per la Confederazione.