Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
L’avamprogetto prevede la concessione di aiuti finanziari liberi, ossia sussidi che l’au- torità ha il potere di concedere o rifiutare secondo il suo libero apprezzamento5.
Ad ogni modo, secondo le cifre a disposizione durante le deliberazioni parlamentari e confermate dall’IFF nel 2022, gli aiuti finanziari dovrebbero situarsi al di sotto delle so- glie previste all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale
L’avamprogetto non concerne la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o l’adempimento di tali compiti. Tuttavia, essendo alcune attività dell’IFF nell’interesse dei Cantoni, la Confederazione sostiene indirettamente anche l’adempimento di compiti cantonali.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
I contributi a favore dell’IFF vanno qualificati come aiuti finanziari non rimborsabili ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu. La conformità alla LSu deve essere esaminata. Da quanto esposto qui di seguito, essa pare data solo in parte.
Il compito finanziato risponde all’interesse della Confederazione (cfr. art. 6 lett. a LSu) dato che si tratta di sostenere le attività dell’IFF connesse alla promozione a livello internazionale del federalismo fondata sull’esperienza della Svizzera, alla fornitura di prestazioni d’informazione, consulenza e sensibilizzazione, nonché al monitoraggio del federalismo svizzero.
Secondo l’articolo 6 lettera b LSu, gli aiuti finanziari possono essere concessi se, se- condo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni. Nella fattispecie, i Cantoni ver- sano già all’IFF, per il tramite della Fondazione ch, un sussidio annuo di 100 000 fran- chi. Anche se la Confederazione ha un interesse nelle prestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’avamprogetto, ci si può chiedere se il finanziamento dell’IFF non debba rimanere di competenza dei Cantoni, dai quali emana originariamente l’IFF. Un finanziamento dell’IFF da parte della Confederazione in aggiunta a quello concesso in virtù della LPSU rischia di privilegiare questo istituto rispetto ad altri istituti che offrono prestazioni analoghe.
Secondo l’articolo 6 lettera c gli aiuti finanziari possono essere previsti se il compito non può essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione. L’IFF ritiene di non disporre di risorse sufficienti per adempiere in maniera duratura e completa i suoi compiti a livello internazionale e nazionale. È tuttavia difficile verificare questa condizione nella prassi.
Secondo l’articolo 6 lettera d LSu, occorre che si sia già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di
5 DUBEY Jacques / ZUFFEREY Jean-Baptiste, Droit administratif général, Basilea 2014, pag. 482, N 1364.