Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 15 pagine
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2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Il presente avamprogetto non dà adito a osservazioni sotto il profilo del diritto compa- rato.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
L’avamprogetto prevede la creazione di una legge in senso formale sugli aiuti finanziari a favore dell’IFF. Il suo obiettivo è sostenere l’IFF affinché possa promuovere a livello internazionale il federalismo fondandosi sull’esperienza della Svizzera, informare, con- sigliare e sensibilizzare su questioni connesse al federalismo svizzero e monitorarlo. Gli aiuti finanziari sono subordinati alla condizione di non servire al finanziamento di attività di ricerca e di formazione continua ai sensi della legge federale sulla formazione continua (LFCo, RS 419.1).
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
La nuova legge avrà ripercussioni finanziarie per la Confederazione in quanto prevede la possibilità di concedere aiuti finanziari. Per il calcolo delle ripercussioni si rinvia al capitolo 4. Sono previsti meccanismi volti a consentire alla Confederazione di control- lare la concessione dei sussidi. Ad ogni modo, questi ultimi sono accordati unicamente nei limiti dei crediti autorizzati dal Parlamento.
3.3 Attuazione
In linea di massima, l’intera materia è disciplinata nell’avamprogetto di legge in senso formale e le disposizioni proposte non dovranno essere precisate mediante un’ordi- nanza.
4 Commento ai singoli articoli
Ingresso
L’avamprogetto si fonda su una competenza intrinseca della Confederazione dalla quale si può dedurre la possibilità di legiferare affinché un federalismo solido continui a caratterizzare la Svizzera, favorisca il buon governo del Paese e faccia splendere la Svizzera a livello internazionale. Il federalismo è infatti uno dei pilastri fondamentali del sistema politico svizzero. Così come i Cantoni, la Confederazione è autorizzata a legi- ferare per preservare questo elemento costitutivo dell’identità svizzera. L’attività legi- slativa comprende la competenza di accordare aiuti finanziari in questo ambito. L’in- gresso rinvia dunque all’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale. In effetti, trattandosi di una competenza intrinseca della Confederazione è possibile, in man- canza di un’altra base costituzionale esplicita, rinviare a tale articolo.
Inoltre, poiché le attività dell’IFF rientrano pure nell’ambito della cooperazione interna- zionale, della promozione della pace e della cura dell’immagine della Svizzera