Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
una parte delle necessità finanziarie del Centro internazionale. D’altra parte, le attività del Centro nazionale sono escluse dall’accordo. A fine 2023 il DFAE (DSC) ha inoltre annunciato all’IFF che il contratto concernente il Centro internazionale non verrà rinno- vato dopo il 2024.
E comunque, a causa della loro insufficiente densità normativa le basi legali che con- sentono l’accordo con il DFAE (DSC) non consentirebbero un finanziamento regolare dell’IFF. Esse concernono inoltre unicamente le attività del Centro internazionale che sono allineate con gli obiettivi della cooperazione internazionale del DFAE. Il finanzia- mento richiesto dalla mozione 19.3008 interessa per contro anche il Centro nazionale.
In considerazione di quanto precede, l’accordo con il DFAE (DSC) va considerato prov- visorio e insufficiente ai fini dell’attuazione della mozione. Sarà abrogato al più tardi con l’entrata in vigore della presente legge.
1.3.2 Altre opzioni scartate
Si è esaminato se altre leggi offrissero basi legali sufficienti per la concessione di un finanziamento all’IFF da parte della Confederazione. Orbene, né la legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI; RS 420.1), né la legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario sviz- zero (LPSU; RS 414.20) offrono una base legale adeguata, in particolare in quanto la mozione non chiede di finanziare attività di ricerca e d’insegnamento.
È stata pure esaminata l’opzione che prevede l’adesione della Confederazione al Con- siglio di fondazione della Fondazione ch, dalla quale deriva storicamente l’IFF e che può delegare fino a tre membri in seno al Consiglio dello stesso (cfr. art. 6 cpv. 3 degli statuti dell’IFF, non disponibili in italiano). Questa soluzione non permetterebbe però di conseguire l’obiettivo della mozione. D’altronde, l’adesione della Confederazione al Consiglio di fondazione non supplirebbe al fatto che la concessione di aiuti finanziari esige una base legale.
La mozione non potrebbe inoltre essere attuata mediante nuove disposizioni inserite in una legge esistente, in quanto nessuna legge vigente permette attualmente di finan- ziare le attività sia del Centro nazionale che del Centro internazionale.
Un’altra opzione avrebbe potuto essere l’emanazione di una nuova legge sulla promo- zione del federalismo in generale. Orbene, una legge di questo tipo potrebbe avere ripercussioni economiche importanti per la Confederazione, dato che altre organizza- zioni e istituti oltre all’IFF potrebbero fondarsi su di essa per chiedere sussidi. D’altra parte non consentirebbe di stabilire criteri e requisiti di finanziamento sufficientemente chiari per considerare adeguatamente la situazione dell’IFF. Questa opzione è dunque stata scartata.
Infine, si è esaminato se la mozione potesse essere attuata sulla base dell’articolo 122 della legge sul Parlamento (LParl, RS 171.10), secondo cui lo stralcio di una mozione può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato ina-