Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/78: Legge federale sugli aiuti finanziari a favore dell’Istituto del federalismo · 15 pagine

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Il terzo ambito concerne il monitoraggio del federalismo svizzero (art. 2 cpv. 1 lett. c). L’IFF svolge un ruolo importante in veste di osservatore del federalismo svizzero per quanto riguarda l’evoluzione delle pertinenti legislazioni e giurisprudenze federali, can- tonali e comunali nonché i rapporti tra le collettività pubbliche (Confederazione, Cantoni e Comuni). Su mandato della Fondazione ch, l’IFF sta monitorando gli sviluppi in ma- teria di federalismo nella legislazione, nella giurisprudenza e nella letteratura. La sua attuale situazione finanziaria non gli consente tuttavia di reagire sempre con la dovuta tempestività ai diversi sviluppi. Si tratta dunque di potenziare questo ruolo dell’IFF e di permettere un monitoraggio del federalismo ad ampio raggio.

Il capoverso 2 lettera a prevede che non siano concessi aiuti finanziari per le attività di ricerca e di insegnamento ai sensi della LPSU. Per queste attività l’IFF riceve già tra- mite l’Università di Friburgo un finanziamento da parte della Confederazione in virtù della LPSU. Il capoverso 2 lettera b esclude ugualmente le attività di formazione conti- nua ai sensi della LFCo. In linea di principio, i costi delle formazioni continue devono infatti essere fatturati (cfr. art. 9 LFCo).

Art. 3 Domanda

Dato che l’IFF non ha personalità giuridica, il capoverso 1 precisa che spetta all’Uni- versità di Friburgo presentare l’eventuale domanda di aiuti finanziari inviandola all’Uffi- cio federale di giustizia (UFG) al più tardi sei mesi prima del primo anno per il quale sono chiesti gli aiuti finanziari.

Il capoverso 2 prevede che l’Università di Friburgo alleghi alla domanda il piano finan- ziario dell’IFF per l’anno in corso e gli anni per i quali sono chiesti gli aiuti finanziari, la descrizione dettagliata delle attività oggetto della domanda nonché la pianificazione del loro finanziamento. Quest’ultima permetterà di verificare che il fabbisogno finanziario effettivo necessario per svolgere le attività non venga superato. Il capoverso 2 lettera c prevede che l’Università di Friburgo alleghi anche i conti dell’IFF degli ultimi quattro anni nonché i relativi rapporti dell’ufficio di revisione esterno.

Il capoverso 3 prevede che spetti all’UFG decidere sulla domanda nel quadro dei suoi compiti connessi al federalismo e che a tal scopo sia autorizzato a trattare i dati perso- nali necessari. Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge sostituiranno quelli ac- cordati a titolo provvisorio dalla DSC (cfr. i n. 1.3.1 e 4 in merito all’art. 2 cpv. 1 lett. a).

Art. 4 Durata degli aiuti finanziari

Il presente articolo precisa che gli aiuti finanziari possono essere concessi per periodi di quattro anni al massimo. Questa durata assicura all’IFF una certa prevedibilità del bilancio a medio termine.

Art. 5 Ammontare degli aiuti finanziari

Questa disposizione ha per oggetto l’ammontare degli aiuti finanziari. Il capoverso 1 dispone che gli aiuti finanziari sono stanziati sotto forma di importi forfettari annuali. Il capoverso 2 prevede due requisiti il cui rispetto va verificato globalmente per ognuno