Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Le disposizioni dell’articolo 23 si rifanno in sostanza all’articolo 18 paragrafi 1 e 2 UNTOC.

Art. 24 Scopo della richiesta

La Convenzione elenca le misure in base alle quali l’assistenza giudiziaria può essere richiesta, tenendo conto allo stesso tempo del diritto nazionale dello Stato Parte richiesto (lett. l). Queste misure, che non pongono problemi per la Svizzera, corrispondono in sostanza a quelle elencate nell’UNTOC (art. 18–20), nell’UNCAC (art. 46, 49 e 50) e nell’AIMP. Inoltre, la Convenzione prevede la possibilità di effettuare osservazioni transfrontaliere (lett. i) come previsto anche dall’articolo 17 PA II CEAG.

Art. 25 Richiesta e atti allegati

L’articolo 25 specifica le condizioni formali che devono adempire le richieste nonché gli atti da allegare.

Le richieste devono essere presentate per iscritto e in maniera tale da permettere allo Stato Parte richiesto di accertarne l’autenticità. Possono comunque essere inoltrate anche in via elettronica, purché lo Stato Parte richiesto possa verificarne l’autenticità (par. 1).

Il paragrafo 2 elenca gli atti da allegare alla richiesta, che corrispondono a quelli previsti dall’UNTOC (art. 18 par. 15), dall’UNCAC (art. 46 par. 15) e dall’AIMP. La Convenzione prevede che sia allegato un esposto del diritto nazionale pertinente, completo di testi di riferimento, e un esposto delle pene inflitte o comminate per il crimine in questione. Se del caso, è opportuno indicare anche il termine entro il quale prendere la misura di assistenza giudiziaria e i motivi che la giustificano. Infine, all’occorrenza va allegato un esposto del diritto nazionale pertinente che permetta ai testimoni di non deporre.

In casi urgenti, se convenuto tra lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto, le richieste possono essere formulate verbalmente o in ogni altro modo che produca una traccia scritta; tuttavia, lo Stato Parte richiedente deve presentare una richiesta formale non appena ragionevolmente possibile (par. 3). Anche l’UNTOC (art. 18 par. 14) nonché l’UNCAC (art. 46 par. 14) prevedono la possibilità di formulare verbalmente una richiesta in casi urgenti.

Art. 26 Riservatezza delle richieste di assistenza giudiziaria

In generale, le richieste di assistenza giudiziaria devono essere trattate con riservatezza. Da questo punto di vista, a causa dell’influenza degli Stati di common law nei negoziati, la Convenzione si discosta dall’UNTOC, dall’UNCAC e dalla CEAG29, secondo le quali lo Stato Parte richiedente deve domandare che venga serbata la riservatezza; significa che le informazioni contenute nelle richieste non sono di per sé riservate. Allo stesso tempo, il principio di riservatezza contemplato dalla Convenzione prevede quanto segue: se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza, ne informa senza indugio lo Stato richiedente, che può decidere se la richiesta vada comunque eseguita. Per la Svizzera questa deroga riveste grande importanza: infatti, la persona interessata da una misura di assistenza giudiziaria ha il diritto di essere sentita prima della decisione in merito, ossia prima della consegna degli elementi di prova. La persona viene dunque informata della richiesta che la riguarda (art. 80b AIMP). Di conseguenza, la Svizzera non può garantire la riservatezza delle richieste. Vista la possibilità di derogare al principio di riservatezza e visto che le richieste in virtù della Convenzione riguardano crimini specifici il cui perseguimento in

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