Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Svizzera è di competenza di un’unica autorità (MPC), la Svizzera ha potuto rinunciare a formulare riserve al riguardo.

Art. 27 Misure provvisionali

Su domanda dello Stato Parte richiedente, lo Stato Parte richiesto, in conformità al suo diritto nazionale, può ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati (par. 1). Lo Stato Parte richiesto può accogliere la richiesta di misure provvisionali parzialmente o a determinate condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure da adottare (par. 2). Nel diritto svizzero le misure provvisionali sono disciplinate dall’articolo 18 AIMP.

Secondo il paragrafo 1 le misure provvisionali devono essere conformi al diritto nazionale dello Stato Parte richiesto. Nel caso in cui la Svizzera sia lo Stato Parte richiesto, le misure provvisionali richieste nel quadro di un procedimento penale all’estero possono essere ordinate se non vi si oppone alcun motivo rilevante (p. es. l’assenza della doppia incriminazione). Il paragrafo 2 stabilisce le modalità con le quali accogliere la richiesta: lo Stato Parte richiesto può ordinare le misure provvisionali parzialmente o a determinate condizioni.

L’articolo 27 è conforme ad altri trattati internazionali, in particolare all’articolo 24 PA II CEAG.

Art. 28 Informazioni supplementari

Lo Stato Parte richiesto può chiedere di ricevere informazioni supplementari entro un congruo termine se le informazioni fornite a sostegno di una richiesta non sono sufficienti per decidere in merito alla richiesta o per eseguirla.

Art. 29 Base giuridica dell’assistenza giudiziaria

La Convenzione ha valore di fondamento giuridico qualora non esista un altro trattato in materia di assistenza giudiziaria tra due Stati Parte in relazione ai crimini ai quali applicano la Convenzione.

Art. 30 Motivi per rifiutare l’assistenza giudiziaria

La Convenzione elenca i motivi per rifiutare l’assistenza giudiziaria. Questi motivi si fondano su interessi fondamentali e sono gli stessi di quelli previsti in altri trattati internazionali o nel diritto nazionale. Si tratta in primo luogo di motivi cogenti a tutela dei diritti umani, quali il divieto di discriminazione (par. 1 lett. a), della pena capitale (par. 1 lett. b), della tortura (par. 1 lett. d) o di una pena di durata indeterminata (par. 1 lett. j), nonché a tutela dei diritti procedurali fondamentali, quali il rispetto del principio ne bis in idem (par. 1 lett. c) o il divieto di un tribunale d’eccezione o di un tribunale speciale (par. 1 lett. h).

Inoltre, l’assistenza giudiziaria può essere rifiutata se la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni della Convenzione (par. 1 lett. f) o al diritto applicabile tra gli Stati Parte in base all’articolo 4, secondo cui la Convenzione non limita l’applicazione di altri trattati come, ad esempio, un accordo bilaterale concluso tra due Stati Parte. Il paragrafo 1 lettera f riprende l’articolo 18 paragrafo 21 lettera a UNTOC e l’articolo 46 paragrafo 21 lettera a UNCAC.

Infine, l’assistenza giudiziaria può essere rifiutata da un lato se lo Stato Parte richiesto ritiene che l’esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali (par. 1 lett. g), dall’altro se accogliere la richiesta è contrario al diritto nazionale in materia di assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto (par. 1 lett. i).