Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere rifiutata solo perché il crimine è considerato un atto riguardante anche questioni fiscali; non può essere respinta nemmeno invocando il segreto bancario (par. 3). Questa disposizione si rifà all’articolo 18 paragrafo 22 UNTOC e all’articolo 46 paragrafo 22 UNCAC. In Svizzera, l’irricevibilità della richiesta di assistenza giudiziaria per questioni fiscali è disciplinata dall’articolo 3 capoverso 3 AIMP. Una tale richiesta verrebbe quindi rifiutata dalla Svizzera perché incompatibile con il diritto nazionale (cfr. art. 30 par. 1 lett. i).

Gli Stati Parte devono motivare ogni rifiuto (par. 4) o, per quanto possibile, concedere l’assistenza giudiziaria con riserva di condizioni (par. 5). Questa norma rispecchia il contenuto dell’AIMP nonché i principi dell’UNTOC e dell’UNCAC.

Art. 31 Restrizioni alla trasmissione e all’utilizzo di informazioni e prove

L’articolo 31 contempla in sostanza il cosiddetto principio di specialità, grazie al quale lo Stato Parte richiedente può utilizzare le informazioni o le prove fornite dallo Stato Parte richiesto solo per le indagini, le azioni penali o i procedimenti giudiziari indicati nella richiesta e previo consenso dello Stato Parte richiesto.

Art. 32 Esecuzione della richiesta

La Convenzione stabilisce che le richieste siano eseguite conformemente al diritto nazionale dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta (par. 1).

L’esecuzione della richiesta può essere differita se rischia di interferire con un’indagine, un’azione penale o un procedimento giudiziario in corso. Lo Stato Parte richiesto deve motivare il differimento, indicando in particolare a quali condizioni ed entro quale termine l’esecuzione sarebbe fattibile (par. 4).

L’articolo 32 rispecchia i principi dell’UNTOC e dell’UNCAC.

Art. 33 Deposizioni nello Stato Parte richiesto

I testimoni e i periti sono sentiti in conformità al diritto nazionale dello Stato Parte richiesto. Possono rifiutarsi di deporre se il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto o richiedente lo consente (par. 1).

I testimoni e i periti che non dicono il vero sono puniti secondo il diritto dello Stato Parte sul cui territorio sono sentiti come se avessero testimoniato il falso in un procedimento nazionale (par. 5).

Art. 34 Audizione mediante videoconferenza

L’articolo 34 riprende in gran parte il contenuto dell’articolo 9 PA II CEAG.

Grazie ai nuovi sviluppi tecnologici, una persona che si trova nel territorio di un dato Stato può comunicare con un’altra persona o autorità in un altro Stato mediante collegamento video diretto. L’articolo 34 serve da base per il ricorso a tale metodo, al fine di superare le difficoltà legate alla distanza geografica nell’ambito di procedimenti penali, in altre parole se la persona che si trova nel territorio di uno Stato Parte non può comparire personalmente per l’audizione in un altro Stato. L’articolo fissa le regole applicabili alle richieste di audizione in videoconferenza nonché al suo svolgimento. Si applica alle audizioni di periti e testimoni ma può applicarsi anche all’utilizzo di videoconferenze per l’identificazione di oggetti, persone o luoghi, se lo Stato Parte richiesto è d’accordo. L’audizione dell’imputato mediante videoconferenza è possibile solo con il suo consenso.

Una delle principali regole procedurali è che il ricorso all’audizione mediante videoconferenza sia conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato Parte richiesto (par. 2) e che i diritti procedurali fondamentali siano rispettati (par. 5). 17/44