Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 35 Comparizione nello Stato Parte richiedente
La disposizione si basa sull’articolo 10 CEAG e disciplina le questioni legate alla comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle autorità giudiziarie dello Stato Parte richiedente, nello specifico per quanto riguarda l’importo delle indennità (par. 2 e 3).
La Convenzione, diversamente dalla CEAG, precisa che il testimone o il perito che non ha ottemperato a una citazione a comparire non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura di coercizione nello Stato Parte richiesto (par. 4).
Art. 36 Trasferimento temporaneo di detenuti
L’articolo 36 riprende il contenuto dell’articolo 18 paragrafi 10 e 11 UNTOC e dell’articolo 46 paragrafi 10 e 11 UNCAC, che consentono di trasferire un detenuto o un condannato chiamato a deporre o testimoniare in un altro Stato Parte. Il trasferimento richiede il consenso del diretto interessato e di entrambi gli Stati Parte.
In virtù dell’articolo 70 AIMP, una persona detenuta in Svizzera può essere consegnata a un’autorità estera, anche senza il suo consenso, a meno che non sia incolpata all’estero o si tratti di un cittadino svizzero: in questi due casi è necessario il consenso scritto (par. 2).
In pratica, il consenso non occorre se l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria presuppone che, per motivi procedurali, la persona detenuta nel territorio dello Stato Parte richiedente compaia nel territorio dello Stato Parte richiesto. L’articolo 36 è compatibile con il diritto svizzero.
Art. 37 Salvacondotto
Il testimone, il perito o chiunque altro non può essere perseguito, detenuto, punito, né sottoposto a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato Parte richiedente per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dallo Stato Parte richiesto (par. 1). Tale salvacondotto spira quando l’interessato è ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta ma si trattiene volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente dopo un periodo di 15 giorni o un periodo concordato tra gli Stati Parte. Questa disposizione s’ispira fortemente all’articolo 46 paragrafo 27 UNCAC.
«Salvacondotto» significa che la persona non può essere perseguita per fatti antecedenti l’entrata nel territorio dello Stato di accoglienza, ma potrebbe essere perseguita per fatti che commette durante la sua permanenza in tale Stato.
Art. 38 Trasmissione di oggetti, documenti, atti e altri elementi di prova
Su domanda dello Stato Parte richiedente lo Stato Parte richiesto può trasmettere gli oggetti, i documenti, gli atti o gli elementi di prova richiesti (par. 1). Salvo altro accordo, lo Stato Parte richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatogli, al più tardi dopo la chiusura del procedimento (par. 2).
Art. 39 Tecniche investigative speciali
Ogni Stato Parte, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno e dai propri mezzi, adotta le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego, da parte delle autorità competenti, della consegna controllata e di altre tecniche investigative speciali, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio (par. 1).
A tal proposito, gli Stati Parte sono incoraggiati a stringere gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l’impiego di dette tecniche investigative speciali nel contesto della cooperazione penale internazionale (par. 2). 18/44