Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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L’articolo 39 riprende in sostanza il contenuto dell’articolo 50 UNCAC. Non ha portata propria in quanto non è sufficientemente definito, ma consente alla Svizzera di adottare, come tecnica investigativa, la sorveglianza elettronica della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (art. 18a AIMP).

Art. 40 Indagini sotto copertura

L’articolo 40 si basa in sostanza sull’articolo 19 PA II CEAG e stabilisce che lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto possono convenire di collaborare tra loro nello svolgimento di indagini condotte da agenti sotto copertura o falsa identità per crimini ai quali applicano la Convenzione (par. 1).

La decisione sulla richiesta è presa dalle autorità competenti dello Stato Parte richiesto nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. Le autorità competenti dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte richiesto si accordano circa la durata dell’operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti (par. 2).

Art. 41 Squadre investigative comuni

L’articolo 41 s’ispira in sostanza all’articolo 20 PA II CEAG.

Le squadre investigative comuni consentono alle autorità competenti degli Stati Parte di svolgere indagini penali in uno o più degli Stati Parte coinvolti, adottando le misure necessarie secondo il loro diritto nazionale e il diritto internazionale, per uno scopo determinato e una durata limitata (par. 1). Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita in caso di inchieste difficili e di notevole portata (par. 2 lett. a) o se le circostanze del caso esigono un’azione coordinata e concertata negli Stati Parte coinvolti (par. 2 lett. b).

In seguito all’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo30 e del pertinente Protocollo addizionale31, anche l’AIMP disciplina le squadre investigative comuni all’articolo 80dtere seguenti.

Art. 42 Osservazione transfrontaliera

L’articolo 42 si basa sull’articolo 17 PA II CEAG, a sua volta identico all’articolo 40 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

Gli agenti delle autorità di contrasto di uno degli Stati Parte che, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, osservano una persona sospettata di aver partecipato a un crimine al quale si applica la Convenzione oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di credere che possa portare all’identificazione o alla localizzazione della persona sospettata, possono essere autorizzati a continuare l’osservazione transfrontaliera sul fondamento di una richiesta di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione, valevole in tutto il territorio, può tuttavia sottostare a condizioni (par. 1). Ogni operazione è oggetto di un rapporto destinato alle autorità dello Stato Parte nel cui territorio si è svolta (par. 4 lett. g).

Art. 43 Responsabilità penale degli agenti

L’articolo 43 stabilisce che gli agenti di uno Stato Parte diverso dallo Stato Parte in cui si svolge l’operazione sono soggetti alle disposizioni penali di quest’ultimo per quanto riguarda i crimini che dovessero subire o commettere nel corso delle operazioni di cui agli articoli 39–42 (tecniche investigative speciali, indagini sotto copertura, squadre investigative comuni e osservazione transfrontaliera), a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati Parte interessati.

30 RS 0.311.61

31 RS 0.311.611 19/44